• Penalizzazione Reggina, pubblicate le motivazioni del -4. In attesa dell’Appello

    a) In fatto.

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    Dopo varie vicissitudine societarie che hanno portato a modifiche degli amministratori e della compagine sociale, ricavabili dalle visure camerali e da alcuni verbali assembleari, la società Reggina 1914 s.r.l., confessando di trovarsi in una grave crisi economica e finanziaria nell’ultimo triennio, con aumento dell’indebitamento non più fronteggiabile con i flussi di cassa attuali e prospettici (le perdite di esercizio ammontavano a Euro 9.369.147 al 30.6.2020, a Euro 11.362.126,00= al 30.6.2021 ed a Euro 9.302397,00= al 30.6.2022), ha presentato in data 19.12.2022 ricorso innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Fallimentare, per l’omologa degli accordi di ristrutturazione e di transazione su crediti tributari e previdenziali ai sensi dell’art. 40 D. Lgs. n. 14/2019 (d’ora innanzi CCII), con riserva di presentare la documentazione di cui all’art. 39, comma 1 e richiesta di conferma delle misure protettive ex art. 54, comma 2.

    L’Organo adito, accertata la propria competenza e ritenendo sussistere i presupposti soggettivi ed oggettivi, con decreto emesso il 29.12.2022 ha concesso termine di giorni 60 dalla trascrizione del provvedimento per depositare la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all’art. 39, ha nominato il Commissario Giudiziale attribuendogli varie autorizzazioni, disponendo termini per il deposito della situazione patrimoniale e del conto economico aggiornati, una relazione sulla gestione finanziaria dell’impresa e sull’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, con le avvertenze di cui agli artt. 54, comma 2, 55, comma 3 e di quella per la quale il decreto in commento sarebbe stato revocato anche in caso di compimento da parte del debitore di atti di straordinaria amministrazione senza l’autorizzazione giudiziale (art. 46, comma 1, CCII) e di pagamenti di crediti pregressi senza l’autorizzazione giudiziale (art. 100 CCII). Dopo avere chiesto ed ottenuto una proroga, il sodalizio sportivo riferisce di aver presentato il “Piano per l’Omologazione degli Accordi di Ristrutturazione dei debiti” in data 28.4.2023.

    Avvicinandosi la scadenza del 16.3.2023 per gli obblighi di pagamento previsti dall’art. 85 NOIF, Reggina 1914 s.rl., che già era stata destinataria di decreti di mancata autorizzazione al pagamento nel mese precedente per le scadenze del 16.2.2023 relativi agli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2022 e per non aver versato le ritenute Irpef relative a tali mensilità (comportamenti sanzionati con decisione n. 0163 del TFN, in data 21.4.2023, impugnata), presentava istanza n. 9 del 9.3.2023 al Tribunale Fallimentare per essere autorizzata al pagamento di tutte le somme dovute in scadenza al 16.3.2023 (emolumenti ai tesserati, debiti tributari e contributivi in quanto ritenuti essenziali e funzionali a garantire la continuità aziendale), segnalando decisioni di organi disciplinari che avevano comunque sanzionato le omissioni.

    Il Tribunale Fallimentare, con decreto del 13.3.2023, ha autorizzato il solo pagamento degli emolumenti e ha rigettato l’autorizzazione al pagamento dei debiti tributari e contributivi, lamentando fra l’altro che, pur essendo ancora in pendenza del termine concesso, la società sportiva non aveva depositato gli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi con i creditori e soprattutto la transazione fiscale concernente i crediti tributari e previdenziali, di talché il Collegio non era nelle condizioni di conoscere gli “elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione “, né aveva depositato il piano con le informazioni necessarie a valutare se esso fosse effettivamente “idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa ed a assicurare il riequilibrio della situazione economica-finanziaria“. Ha aggiunto che solo con l’esame di tali due documenti sarebbe stato possibile “vagliare l’idoneità del patrimonio attivo esistente all’integrale soddisfacimento dei creditori estranei” e che, in particolare, quel patrimonio ” non può essere allo stato intaccato senza conoscere gli accordi ed il relativo piano, pena il rischio…di pregiudicare i diritti prenotativi dei creditori più antichi“. A seguito di tale decreto il sodalizio sportivo presentava, in data 14.3.2023, altra istanza n. 10 per sapere quali fossero esattamente gli emolumenti che era autorizzata a pagare entro il 16.3.2023 ed il Tribunale Fallimentare, con decreto del giorno successivo, richiamando le ragioni già illustrate, autorizzava i pagamenti degli emolumenti dovuti ai componenti della prima squadra Reggina ed ai tesserati federali per i mesi di gennaio e febbraio 2023 e del fondo fine carriera relativo agli stessi componenti per i medesimi mesi, rigettando nel resto (si trattava degli emolumenti relativi ai calciatori ex Reggina dei mesi da novembre a gennaio 2023, dei fondi fine carriera relativi alle retribuzioni dei calciatori ex Reggina degli ultimi tre mesi, degli incentivi all’esodo relativi ai calciatori ex Reggina per i mesi da novembre 2022 a febbraio 2023 e del pagamento attinente ad un lodo arbitrale relativo sempre ad un calciatore ex Reggina). Per effetto di siffatti dinieghi, i deferiti non hanno provveduto ai pagamenti contestati nei due deferimenti.

    b) Considerazioni in diritto.

    I deferiti ritengono che da tali omessi versamenti non discenda alcuna loro responsabilità disciplinare per tre ordini di ragioni:

    • per l’applicazione del principio generale in forza del quale non può sussistere responsabilità dei soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo laddove le eventuali violazioni della normativa federale siano determinate dall’obbligo di rispettare il contenuto di decisioni di organi amministrativi o giurisdizionali, cui gli stessi sono tenuti all’ottemperanza quale cittadini;

    • per non avere adempiuto ai versamenti contestati in quanto vincolati al diniego di autorizzazione imposto dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Fallimentare, con decreto del 15.3.2023 in risposta alla loro istanza n. 10;
    • per l’insussistenza di ogni ragione di esclusione della rilevanza del c.d. ” factum principis” costituito dalle decisioni assunte dal Tribunale Fallimentare, avendo agito in piena diligenza ed in assoluta buone fede sia nei rapporti con il Tribunale di Reggio Calabria sia con la FIGC.

    Le tre argomentazioni, che vengano trattate congiuntamente, non sono condivisibili per le ragioni che seguono.

    1. Lo Stato, quale unica istituzione che persegue interessi di carattere generale, comuni a tutta la collettività, riconosce i vari ordinamenti settoriali (compreso quello sportivo) che invece perseguono interessi di carattere collettivo, ovvero comuni esclusivamente alla collettività dei soggetti che fanno parte di quel singolo ordinamento.

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    Lo Stato, in forza della sua supremazia ha facoltà di emanare norme di fonte primaria, di rango legislativo, mentre gli ordinamenti settoriali, in posizione sotto-ordinata, godono dell’autonomia consentita, compresa quella di un’attività normativa propria, con facoltà di emanare norme di fonte secondaria, di grado regolamentare.

    L’art. 1 D.L. n. 220/2003, convertito in L. n.280/2003, prevede che i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica siano regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico di situazioni soggettive connesse con l’ordinamento sportivo. In particolare viene riservata all’ordinamento sportivo la disciplina di questioni aventi ad oggetto l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. Per quanto qui rileva l’autonomia in tema di giustizia tecnica ha per oggetto l’organizzazione e la regolarità delle competizioni sportive affinché le stesse si svolgano nel rispetto delle regole federali e che ad esse partecipino soggetti abilitati secondo le regole della Federazione sportiva.

    Come più volte statuito, il logico corollario dell’autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell’ambito federale è l’omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte compatibili con l’appartenenza soggettiva all’ordinamento federale e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell’ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno e cioé della capacità dello stesso di munirsi, in via indipendente, di un circuito normativo e di una struttura valutativa che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport (decisione n. 95 del 24.7.2020 CFA, Sezioni Unite).

    1. La vicenda che ci occupa attiene al pacifico inadempimento nei rapporti privati con dipendenti e collaboratori dell’obbligo di pagare gli emolumenti, di versare le ritenute fiscali ed i relativi contributi entro prefissati termini, come preciso indicatore della stabilità economica-finanziaria delle società sportive, tanto da prevedere un sistema di controlli ad opera dell’Autorità Federale demandata.

    L’interesse dell’ordinamento settoriale risiede nell’esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati nazionali come parametro fondamentale e verificare nel continuo, attraverso l’informativa periodica, nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo.

    La Corte Federale d’Appello ha peraltro anche rimarcato la differenza funzionale degli adempimenti derivanti dall’art. 85 NOIF, finalizzati a garantire il controllo periodico e continuativo degli organi federali sull’andamento delle società professionistiche, dal sistema delle Licenze Nazionali, in grado di attestare il possesso di requisiti fondamentali di idoneità delle società che chiedono l’iscrizione al campionato per la stagione successiva (CFA, decisione n. 26/2020-2021).

    La citata decisione sancisce che ” Certamente le società iscritte ai campionati professionistici non possono eludere o manipolare unilateralmente termini o modalità stabiliti per l’esercizio della vigilanza economica e finanziaria, per il rilievo essenziale di tale profilo come sopra evidenziato rispetto alla regolarità delle manifestazioni sportive organizzate, alla parità di trattamento degli altri partecipanti, all’affidamento generale sulla regolarità della manifestazione...”.

    Per queste ragioni, le specifiche violazioni contestate per gli omessi versamenti (art. 85 NOIF e 33 C.G.S.) vengono ascritte all’Amministratore delegato anche sotto il profilo della violazione degli obblighi generali di cui all’art. 4 del C.G.S.

    1. I suddetti principi dell’ordinamento settoriale e le regole che ne presidiano la tutela non possono essere disattesi o aggirati dal pur legittimo accesso della società Reggina 1914 s.r.l. ad uno degli strumenti previsti dal CCII, e segnatamente dal deposito del ricorso datato 19.12.2022 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Fallimentare, per l’omologa degli accordi di ristrutturazione e di transazione su crediti tributari e previdenziali ai sensi dell’art. 40 D. Lgs. n. 14/2019, con le caratteristiche precisate in fatto e con la finalità di dare continuità all’attività aziendale.

    Lo spontaneo accesso a tale strumento nel corso del campionato professionistico, almeno sin quando non è emesso il provvedimento di omologa, non può determinare alcun riflesso sull’assolvimento delle autonome obbligazioni previste dall’ordinamento sportivo e quindi sul rispetto dei termini di versamento degli emolumenti dovuti a tesserati e collaboratori, delle ritenute Irpef e dei contributi previdenziali di cui agli art. 85 NOIF e 33 C.G.S.

    Infatti la citata disciplina statuale non è in grado di impedire o anche solo sospendere l’efficacia delle normative dell’ordinamento settoriale sportivo, frutto di spontanea adesione con l’affiliazione ed il tesseramento, con la conseguenza che le vicende interne alla stessa procedura, compresi i dinieghi alle autorizzazioni di pagamento, non possono opporsi all’ordinamento sportivo, rientrando invece nel novero dei rischi d’impresa connessi alla procedura prescelta.

    Diversamente opinando l’imputabilità della crisi alle scelte della società e quella del volontario ricorso allo strumento di superamento della crisi perderebbero ogni rilevanza, diventando una sorta di strumento premiale in grado di consentire al sodalizio di proseguire l’attività sportiva senza assolvere alle sue obbligazioni in palese violazione di diritti dei suoi dipendenti e collaboratori, fra l’altro di rango costituzionale, mantenendo nelle proprie casse ingenti risorse finanziarie, in palese violazione anche dei diritti di pari trattamento con gli altri contendenti partecipanti al medesimo campionato, che ne risulterebbe inevitabilmente falsato.

    Non a caso, sia pur in una fattispecie diversa, il Collegio di Garanzia dello Sport ha statuito che l’ordinamento statale, salvo casi particolari (qui non ricorrenti) non può andare ad incidere sulle regole sancite dall’ordinamento sportivo e sui termini perentori in esso previsti (decisione n. 31/2020).

    1. I deferiti eccepiscono l’esenzione da ogni responsabilità per le violazioni loro ascritte in applicazione del principio del c.d. factum principis, consistente nelle mancate autorizzazioni del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Fallimentare, ad operare i vari

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    pagamenti omessi alla data del 16.3.2023 e di quelli pregressi (del 16.2.2023 contestati sotto il solo profilo della perdurante omissione).

    Sul punto il Collegio adito aderisce al consolidato orientamento del Collegio di Garanzia dello Sport in forza del quale nell’ambito dell’ordinamento italiano non è possibile individuare una definizione precisa di forza maggiore, non rinvenendosi norma alcuna che ne descriva l’esatta fattispecie, trattandosi di concetto di matrice dottrinale e giurisprudenziale che tende a giustificare un inadempimento, in presenza di fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sfera di azione del soggetto. “Le due caratteristiche che un evento deve avere per essere considerato causa di forza maggiore, e cioè la straordinarietà ed imprevedibilità, sono stati descritti dalla giurisprudenza come quei fatti imponderabili, imprevisti ed imprevedibili, che esulano del tutto dalla condotta dell’agente, si da rendere ineluttabile il verificarsi dell’evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un’azione od omissione cosciente e volontaria dell’agente e, in tale generale quadro di riferimento, deve escludersi che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore” (Collegio di Garanzia, decisione n. 46/2021, conforme alla precedente n. 42/2020 richiamata in motivazione).

    Nella vicenda colà esaminata, esattamente come nella presente, pur nella diversità dello strumento concorsuale impiegato, è stato correttamente osservato che la società sportiva era consapevole di aver promosso un ricorso ex art. 182 bis L.F. per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (nella presente vicenda, un ricorso 40 e ss. D. Lgs. n. 14/2019 per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e transazione su crediti tributari e contributivi ai sensi degli artt. 57 e ss, con riserva di presentare la documentazione di cui agli artt. 39 e 44 CCII, con istanza di conferma delle misure protettive di cui all’art. 54, comma 2, CCII), trattandosi comunque di procedura volontaria proposta dall’impresa in situazione di difficoltà per evitare la liquidazione giudiziale, così da non rendere applicabile il factum principis posto che chi propone il ricorso di omologazione per averne i collegati benefici non può disconoscere quali siano le procedure anche autorizzatorie, necessarie al compimento di determinati atti ed evitare di sopportarne i rischi.

    Nella citata decisione n. 46, proprio in virtù delle suddette argomentazioni, in forza del principio iura novit curia e pur in assenza di censura delle parti, il Collegio di Garanzia asserisce peraltro di non condividere il parziale riconoscimento della forza maggiore operato dalla Corte Federale d’Appello (decisione n. 046/2020-2021, depositata il 9.11.2020 ed oggetto dell’impugnazione di legittimità) a favore del sodalizio sportivo, assoggettato alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale per i pagamenti delle spettanze ai tesserati limitatamente agli emolumenti dei mesi di gennaio e febbraio 2020 per i quali, entro la scadenza del 15.7.2020, il sodalizio sportivo aveva tempestivamente depositato al Tribunale Fallimentare apposita istanza di autorizzazione ad eseguirli, ottenendo un diniego. Per tal via viene confermata l’irrilevanza per l’ordinamento sportivo di eventuali dinieghi ad autorizzazione di pagamento all’interno della procedura concorsuale.

    1. Peraltro, per quanto le modifiche non risultino applicabili alle violazioni in esame che si erano già consumate alla data della loro entrata in vigore, appare significativo rilevare che le deliberazioni del Consiglio Federale di cui ai C.U. n. 167/A, 168/A e 169/A, pubblicate in data 21.4.2023, hanno espressamente recepito e regolamentato l’impatto nell’ordinamento sportivo dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 14/2019, modificando alcune disposizioni delle NOIF (e segnatamente gli artt. 16, 52, 85 e 90 NOIF) ed intervenendo in materia di Licenze Nazionali per la partecipazione ai Campionati Professionistici 2023/2024 con fissazione di un termine al 20.6.2023 per taluni incombenti in caso vi siano stati provvedimenti di omologazione da parte dell’Autorità Giudiziaria con espliciti effetti di esdebitazione.

    Con particolare riferimento al novellato art. 85, la cui violazione è alla base dei due deferimenti in esame, è stata introdotta la nuova lettera E) in rubrica “Ulteriori adempimenti per le società in procedure ex D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 “, con la quale si prescrive che in caso di ricorso agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza che presuppongono procedure in continuità aziendale diretta, le società devono depositare “la domanda di accesso alla procedura unitamente ad un piano economico-finanziario, asseverato da soggetto abilitato, da cui risulti la capacità della società di operare quali entità in funzionamento almeno sino al termine della stagione sportiva in corso“. Ed ancora è stabilito che ” le suddette società continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti relativi ai Campionato di competenza, prescritti dalle precedenti lettere A), B), C) e D), fatto salvo, per l’assolvimento dei debiti, il caso in cui, in esito alla omologazione della competente Autorità Giudiziaria o con equivalente provvedimento divenuto definitivo, siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione“.

    Ne consegue che anche in forza della normativa sopravvenuta la presentazione di un ricorso ex art. 40 CCII ad opera di una società calcistica, indipendentemente dalla procedura cui si intenda accedere e del rispetto degli obblighi connessi al suo iter, non comporta alcuna esenzione dagli obblighi dei versamenti, alle scadenze prefissate, degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi previdenziali (almeno sino all’emissione del decreto di omologa o di altro provvedimento similare).

    Pertanto le vicende interne alla procedura di risoluzione della crisi non possono produrre effetti esimenti o derogatori in ordine agli obblighi derivanti dell’ordinamento sportivo.

    1. Anche nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere astrattamente rilevanti, ai fini dell’esonero di responsabilità in capo ai deferiti quale factum principis, i decreti di diniego alle istanze di pagamento emessi dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Fallimentare in data 13 e 15 marzo 2023 per le scadenze del 16.3.2023, il Collegio osserva che la reale ragione degli stessi risiede nella circostanza che, pur essendo ancora in pendenza del termine concesso, la società sportiva non aveva depositato gli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi con i creditori e soprattutto la transazione fiscale concernente i crediti tributari e previdenziali, di talché il Tribunale Fallimentare non era stato posto nelle condizioni di conoscere gli “elementi del piano economico-finanziario che

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    ne consentono l’esecuzione” né aveva depositato il piano con le informazioni necessarie a valutare se esso sia effettivamente “idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa ed a assicurare il riequilibrio della situazione economica-finanziaria“. Ha poi affermato che solo con l’esame di tali due documenti sarebbe stato possibile ” vagliare l’idoneità del patrimonio attivo esistente all’integrale soddisfacimento dei creditori estranei” e che, in particolare, quel patrimonio ” non può essere allo stato intaccato senza conoscere gli accordi ed il relativo piano, pena il rischio…di pregiudicare i diritti prenotativi dei creditori più antichi“.

    Orbene, come emerge anche dalle due memorie difensive, tale piano per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti

    • stato presentato solo il 28.4.2023, certamente nei termini concessi a seguito della proroga concessa dal Tribunale Fallimentare, ma comunque in epoca successiva alle presentazioni delle istanze di autorizzazione ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute e dei contributi previdenziali n. 9 del 9.3.2023 e n. 10 del 14.3.2023.

    Ne consegue che la condotta dei deferiti, consistita nella presentazione di formali istanze di autorizzazione ai pagamenti nei termini rispetto alle scadenze dell’ordinamento sportivo, ma non corredate dai documenti utili al vaglio della correttezza della decisione del Tribunale di Reggio Calabria, ha reso impossibile l’accoglimento delle stesse.

    In sostanza, non può ritenersi utile – al fine di evitare le sanzioni previste dalle NOIF e dal Codice di Giustizia Sportiva – la semplice presentazione di un ricorso ex art. 40 e ss. CCII, privo di documentazione idonea a consentire ai magistrati un pieno giudizio sulle istanze di autorizzazione ai pagamenti previsti dall’ordinamento sportivo.

    7. Peraltro, il Collegio osserva altresì che i deferiti, alla luce del diniego del Tribunale Fallimentare, avrebbero potuto ricorrere alla finanza esterna, anche sotto forma di finanziamenti, in maniera di poter adempiere comunque agli obblighi federali, in tal modo coordinando e contemperando gli obblighi derivanti dai due ordinamenti; iniziativa che non risulta assunta.

    8. Le osservazioni che precedono consentono di ritenere provate tutte le condotte antiregolamentari ascritte al signor Paolo Castaldi, poste in essere quale Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società Reggina 1914 s.r.l., al 16/03/2023, fra l’altro non contestate nel loro materiale accadimento e così perfezionata la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, commi 3 e 4, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. B), par. VI) e par. VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per effetto degli omessi versamenti degli emolumenti ai tesserati relativi al bimestre gennaio-febbraio 2023 e del permanere della morosità anche in relazione agli emolumenti del bimestre novembre-dicembre 2022, nonché per effetto dell’omesso versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2023 (emolumenti) e gennaio e febbraio 2023 (piani di rateazione), dei contributi Inps relativi al periodo aprile 2022-febbraio 2023 (emolumenti) e gennaio e febbraio 2023 (piani di rateazione), nonché del permanere, alla data del 16 marzo 2023, del mancato versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2022 (emolumenti).

    9. A tal proposito il Collegio, alla luce delle condotte assunte dal suddetto deferito, ritiene congrua e proporzionata la sanzione inibitoria di complessivi mesi tre, relativa ad entrambi i deferimenti, richiesta dal Rappresentante della Procura Federale, che è la sommatoria della sanzione di un mese e 15 giorni riservata al mancato versamento da parte della società Reggina 1914 s.r.l., entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2023 (emolumenti) e gennaio e febbraio 2023 (piani di rateazione), dei contributi Inps relativi al periodo aprile 2022-febbraio 2023 (emolumenti) e gennaio e febbraio 2023 (piani di rateazione) con quelle di giorni 15 riservate a ciascuna delle due condotte antiregolamentari di cui al primo deferimento (distinto dal n. 24621/821pf22-23/GC/blp) e alla seconda condotta di cui al secondo deferimento (distinto dal n. 25642/822pf22-23/GC/blp).

    10. Inoltre, acclarata la sussistenza delle condotte oggetto dei due atti di deferimento, deve ritenersi che il sodalizio sportivo debba risponderne sia a titolo di responsabilità diretta per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S, vigente, in conseguenza dei comportamenti posti in essere dal sig. Paolo Castaldi, all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società Reggina 1914 s.r.l., sia a titolo di responsabilità propria per la violazione dell’art. 33, commi 3 e 4, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. B), par. VI) e par. VII) delle NOIF.

    11. Relativamente alla misura della sanzione, il Collegio ritiene di condividere le richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale per le quali ciascuna delle quattro condotte contestate nei due deferimenti (rispettivamente mancato versamento da parte della società Reggina 1914 s.r.l., entro il termine del 16 marzo 2023, in favore di diversi tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023, nonché del permanere del mancato pagamento, al 16 marzo 2023, in favore di diversi tesserati, degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022 ed inoltre mancato versamento da parte della società Reggina 1914 s.r.l., entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2023-emolumenti- e gennaio e febbraio 2023 -piani di rateazione-, dei contributi Inps relativi al periodo aprile 2022-febbraio 2023 – emolumenti- e gennaio e febbraio 2023 -piani di rateazione-, nonché del permanere, alla data del 16 marzo 2023, del mancato versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2022 -emolumenti-) sia meritevole della sanzione di un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, non solo in ragione del documentato tentativo del sodalizio sportivo di ottenere tramite (incomplete) istanze l’autorizzazione ai vari pagamenti evidenziandone essenzialità e funzionalità per la continuità aziendale, ma soprattutto per la novità della questione relativa all’effettiva entrata in vigore del D. Lgs. n. 14/2019 per la cui compiuta regolazione il Consiglio Federale della FIGC ha ritenuto di dover intervenire con le modifiche alle NOIF, con particolare riferimento al C.U. n. 168/A, che ha modificato l’art. 85.

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    P.Q.M.

    Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando sui procedimenti riuniti, irroga le seguenti sanzioni:

    • per il sig. Paolo Castaldi, mesi 3 (tre) di inibizione;
    • per la società Reggina 1914 Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

    Così deciso nella Camera di consiglio del 4 maggio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.