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Condotte S.p.A., il Tar del Lazio: "Revoca appalti dopo errata informativa"

7 Luglio 2008
in CITTA
Tempo di lettura: 2 minuti
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SI CHIUDE IL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO
autostrada_a3.jpgL’informativa con la quale il Prefetto di Roma nel marzo scorso ha affermato il pericolo di condizionamento da parte della criminalita’ organizzata su una serie di maxi-appalti in Calabria, in base alla quale l’Anas ha revocato alla ‘Societa’ Italiana per Condotte d’Acqua’ lavori per circa 800 milioni di euro, e’ stata disposta in base a una errata e incompleta valutazione dei fatti.


E quindi e’ ravvisabile un ”grave difetto d’istruttoria di motivazione del provvedimento”. Lo sostengono i giudici della III sezione del Tar del Lazio, presieduti da Stefano Baccarini, nelle motivazioni della sentenza con la quale hanno chiuso il giudizio amministrativo di primo grado. ‘Condotte’ chiedeva l’annullamento del provvedimento di revoca dei contratti per lavori sull’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria e sulla Statale 106 Jonica. Era stato l’ex ministro per le infrastrutture Antonio Di Pietro a rendere noto di aver dato disposizioni all’Anas affinche’ annullasse i contratti. ”Risulta chiaro dagli atti presupposti della nota prefettizia – si legge nella sentenza del Tar – che gli elementi per la valutazione del tentativo di infiltrazione mafiosa della societa’ sono stati tratti da fatti risalenti nel tempo, ridimensionati da successive indagini o da provvedimenti giurisdizionali che l’autorita’ amministrativa ha trascurato di valutare”. Per i giudici amministrativi, quindi, ”e’ evidente che la Prefettura, il Comitato grandi opere e il gruppo interforze avrebbero dovuto valutare che le circostanze di fatto esaminate e considerate indicative dei tentativi d’infiltrazione, come le risultanze delle intercettazioni telefoniche del 2002 disposte nel quadro delle indagini in corso da parte della Procura distrettuale di Reggio Calabria, erano state oggetto di successivi sviluppi, dei quali non e’ stata fatta alcuna menzione ne’ valutazione”. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, il Tar ha respinto la stessa ritenendo che ”non e’ stata fornita alcuna prova del danno subito nel breve lasso temporale trascorso fino alla sospensione in via cautelare del provvedimento”.(ANSA).

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