Il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 07/07/2021 sul ricorso ex artt. 669-bis segg. e 700 c.p.c.; 131 e 133 C.P.I.; 2598 c.c. presentato da Il Sole 24 Ore spa contro le società ADN Italia spa e Gruppo ADN Italia srl per asserite condotte illecite di violazione di marchio (ex art. 20, lettere b e c C.P.I.), utilizzo illecito di segni distintivi (ex art. 22, commi 1 e 2, C.P.I.) e concorrenza sleale confusoria, per appropriazione di pregi e per contrarietà ai principi della correttezza professionale (ex art. 2598 c.c.), lo ha respinto.
Come noto la vicenda è parte di un filone di contestazioni introdotte da Il Sole 24 Ore, editrice di Radio 24 – Il Sole 24 Ore, contro le società ADN Italia e Gruppo ADN Italia per l’impiego del brand Radio News 24. Problematica che si era sviluppata anche nell’ambito delle rilevazioni d’ascolto dell’indagine TER (Tavolo Editori Radio).
Tuttavia, nel caso vagliato dal Tribunale di Milano, la decisione sfavorevole al Sole 24 Ore è particolarmente interessante per l’ambito radiofonico per l’elevata capacità autonoma (cioè senza supporto di una consulenza tecnica d’ufficio, cd. CTU) di analisi tecnica impiegata dal giudice in un ambito che è da sempre oggetto di acceso dibattito tra gli operatori. Ci riferiamo in particolare all’annoso problema della confondibilità di marchi tra stazioni radio, immancabilmente al centro di contestazioni nelle indagini d’ascolto con metodo CATI (quale è quella del TER).






