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Il Tar Calabria stronca tutti: la legge elettorale è incostituzionale

23 Marzo 2015
in CALABRIA, In evidenza
Tempo di lettura: 4 minuti
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di Clara Varano – Wanda Ferro non è entrata e per ora non entra in Consiglio Regionale. E questo è un fatto. Non sale su uno degli scranni di palazzo Campanella non per demerito, ma perché la nuova legge elettorale della Regione Calabria ha soppresso la parte della vecchia legge che prevedeva la nomina a consigliere regionale del candidato che avesse riportato un numero immediatamente inferiore di voti rispetto a quello del presidente eletto. In questo caso Wanda Ferro, leader alle scorse elezioni della coalizione di centrodestra. Ebbene, oggi il Tar, interpellato proprio da Wanda Ferro perché dirimesse la questione, ha stabilito qualcosa di diverso. Ma andiamo per gradi.

Il ricorso di Wanda Ferro

La Ferro fa ricorso contro la Regione, il Consiglio, i vari uffici centrali territoriali, Giuseppe Mangialavori e Giuseppe Morrone. Tutti presenti, tutti costituitisi in giudizio. Nel ricorso Wanda Ferro chiede l’annullamento di tutti gli atti che non hanno “provveduto a proclamarla eletta alla carica di consigliere regionale” e la correzione dei risultati elettorali che le consentirebbe di prendere il posto dell’ultimo degli eletti quale consigliere regionale. Le parti chiedono semplicemente il rigetto del ricorso. Il Tar, però non decide nel merito. No. Il Tar va oltre ogni aspettativa, persino quella delle parti. A nessuno di loro, infatti, nemmeno agli avvocati in verità, a voler essere buoni, è balenato in mente di eccepire, chiedere l’intervento sull’argomento della Corte Costituzionale. Eppure lo stesso Consiglio dei Ministri aveva sollevato questa probabilità, per poi fare retro marche, certo, ma possiamo legittimamente dire che il pomo delle discordia lo aveva lanciato. Però nessuno l’ha colto. Ci ha pensato il Tar, d’ufficio.

Il tribunale amministrativo, infatti, ragiona parecchio sull’argomento e sottolinea che la tesi di Wanda Ferro non è confortata “da alcuna apprezzabile argomentazione”. La Ferro, o meglio i suoi legali, hanno sostenuto nel ricorso che la norma Costituzionale di riferimento, l’art 5 della Legge costituzionale 1/99, non sarebbe transitoria, nonostante la natura di transitorietà che la contraddistingue, e di conseguenza derogabile, nell’unica parte che va a suo vantaggio, ossia la seconda che prevede espressamente la nomina in Consiglio del “miglior” perdente. Detto ciò, però, il Tar non rigetta affatto il ricorso, ma, fa molto di più. Interpella, nonostante non gli fosse stato chiesto la Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale della norma in questione. Ovviamente il Tar è legittimato a farlo.

L’eccezione di incostituzionalità

A fondamento dell’eccezione di illegittimità costituzionale il Tar punta diritto contro il vecchio Consgilio regionale, quello in regime di prorogatio che ha approvato la legge elettorale. Quello con Francesco Talarico presidente. Il Collegio, con presidente Guido Salemi e composto da Emiliano Raganella e Raffaele Tuccillo, fa la ricostruzione dei fatti, dei luoghi, dei tempi e delle violazioni di norme relativamente a quella legge eccependo l’illegittimità costituzionale della norma non in relazione alla legge menzionata dalla ricorrente, Wanda Ferro, ma in relazione ad altre norme, l’art 123 della Costituzione e l’art 3 della “Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” che integra un’altra norma costituzionale, l’articolo 117. Ma che dicono queste norme? Semplice, tutte stabiliscono che il Consiglio regionale non era legittimato a promulgare una legge di così importante portata. Eh sì, perché, ricostruisce il Tar, dopo le dimissioni di Peppe Scopelliti “a seguito di una condanna penale” avvenute il 29 aprile del 2014, il Consgilio era in regime di prorogatio. E che significa? Semplicemente il Consiglio rimaneva in carica per evitare che la regione fosse priva di un organo governativo in caso di estrema necessità e urgenza. Necessità e urgenza, per il Tar sono le parole chiave. Sì, perché proprio la Costituzione prevede all’articolo 126 che le dimissioni del presidente della Giunta comportino le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Ne consegue l’ormai famoso regime di prorogatio con limitazione delle funzioni del Consiglio agli atti necessari e urgenti. Ma rientra in questi atti scrivere una nuova legge elettorale? Secondo il Tar no. E per vari motivi. Primo fra tutti la possibilità di agevolare la propria forza politica nelle imminenti elezioni influenzando l’elettorato con una “captatio benevolentiae”, e in secondo luogo perché lo stabilisce Strasburgo. Secondo quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo secondo la quale “se uno Stato modifica le regole elettorali fondamentali alla viglia di uno scrutinio, rischia di scalfire il rispetto del pubblico per le garanzie che si presume assicurino lebre elezioni o la sua fiducia nella loro esistenza”, ma c’è di più, la norma cui fa riferimento il Collegio stabilisce espressamente che “gli elementi fondamentali del diritto elettorale, e in particolare il sistema elettorale propriamente detto, la composizione delle commissioni elettorali e la suddivisione in seggi elettorali delle circoscrizioni non dovrebbero poter essere modificate entro l’anno che precede le elezioni, o dovrebbero essere trattate a livello costituzionale o a livello superiore a quello della legge ordinaria”. La norma “sospettata di incostituzionalità – scrive il Tar – è stata adottate circa due mesi prima della consultazione elettorale da un organo elettivo in prorogatio”. Dall’accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale discenderebbe l’annullamento della legge regionale nelle parti che interessano proprio Wanda Ferro.

Tecnicismi giuridici, richiami a norme legittime o sospettate di illegittimità costituzionale, in altre parole la Calabria è governata da un presidente, che ha scelto la sua Giunta, e da un Consiglio eletti con una norma che violerebbe la Carta dei diritti fondamentali della nostra Repubblica. Del resto di cosa ci stupiamo, è solo la prima della classe (e non è un vanto questa volta), in un Italia, che è governata da un Parlamento che è stato a sua volta eletto da una legge elettorale dichiarata interamente incostituzionale e che ha come primo ministro un politico che a quelle elezioni non era nemmeno candidato. Di cosa vogliamo sorprenderci? È la politica, bellezza (???).

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Tags: elezioniincostituzionalitàlegge elettoralepoliticaregionetarWanda Ferro
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