Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 60/2023, presentato, in data 10 luglio 2023, dalla Società
Reggina 1914 S.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Lega
Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) per l’annullamento e/o la riforma della delibera del
Consiglio Federale della FIGC, di cui al CU n. 8/A, pubblicata il 7 luglio 2023, che – sulla base del
parere della CO.VI.SO.C., Commissione Vigilanza Società di Calcio 6 luglio 2023, prot. n.
1594/2023 (anche esso oggetto della presente impugnazione), che ha respinto il ricorso della
Reggina 1914 S.r.l. – ha deciso di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale
2023/2024, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie B 2023/2024,
nonché per l’annullamento della nota 30 giugno 2023, prot. n. 1484/2023, con la quale la
CO.VI.SO.C., con riferimento al rilascio della Licenza Nazionale 2023-2024, ha rilevato, a carico
della esponente Società, “il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico finanziari
previsti per l’ottenimento della licenza nazionale ai fini dell’ammissione al campionato di Serie B
2023-2024, di cui al Titolo primo del Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre 2022, come
modificato e integrato dai Comunicati Ufficiali nn. 141/A del 14 Marzo 2023 e 169/A del 21 Aprile
2023”; nonché di ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, ad esso comunque connesso e,
in particolare, del richiamato Comunicato Ufficiale n. 169/A; per l’accertamento del titolo/diritto
della Società Reggina a partecipare al Campionato di Serie B 2023-2024; nonché per il
riconoscimento del titolo/diritto della Società Reggina al rilascio della Licenza Nazionale ed
all’ammissione al Campionato di Serie B 2023-2024.
Dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il
mezzo della posta elettronica certificata.





