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Reggio Calabria, il TAR accoglie il ricorso: si ferma la discarica di Melicuccà

7 Giugno 2023
in CALABRIA-SICILIA, In evidenza, Reggio Calabria
Tempo di lettura: 2 minuti
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Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, Falcomatà: “La soluzione dei nostri problemi è vicina”

Il TAR di Reggio Calabria ha accolto il ricorso cautelare avanzato dal Comune di Palmi e quindi bloccato nuovamente i conferimenti alla discarica di Melicuccà. I giudici hanno dichiarato che in questo momento c’è l’esigenza di “tutelare la salute pubblica dal rischio di inquinamento della sorgente Vina”. Sospesa quindi l’efficacia dell’ordinanza emanata lo scorso luglio della Città metropolitana  e la Delibera della Giunta regionale che decretavano la messa in funzione della discarica di Melicuccà.

Il TAR di Reggio Calabria ha dunque accolto il ricorso del Comune di Palmi evidenziando:

  • Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 191 del d.lgs. 152/ 2006 – Violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa – Carenza dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza extra ordinem – Eccesso di potere per sviamento ed Eccesso di potere per grave difetto di istruttoria e di motivazione;
  • Violazione e/o falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 191 del d.lgs. 152/ 2006 – Violazione direttive 2000/60/CE, art. 4 lett. i) e 2006/118/CE – Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione;
  • Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza ed assurdità manifeste, difetto di istruttoria, sviamento ed omessa valutazione dell’interesse pubblico;
  • Violazione e/o falsa applicazione del principio di precauzione;
  • Violazione dell’allegato 1 al D.lgs. 13.01.2003, n.36, recante “attuazione della direttiva 1999/31/ce relativa alle discariche di rifiuti”, così come modificato dal D.lgs. 03.09.2020, n. 121;
  • Illegittimità del piano Arpacal e dei relativi decreti di approvazione. violazione e falsa applicazione dell’art. 94 d.lgs. n. 152/2006 – Difetto di motivazione – Eccesso di potere per insufficiente istruttoria, illogicità, irragionevolezza ed assurdità manifeste – Omessa valutazione dell’interesse pubblico e sviamento di potere;
  • Inefficacia dell’ordinanza del presidente della giunta regionale n. 45 del 20.05.2020;
  • Illegittimità, in parte qua, della deliberazione della giunta regionale n. 299 dell’8.07.2022;

 

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