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Reggio, la Mucciola Spa rivede la luce e torna in pista: ”Finalmente giustizia”

15 Aprile 2013
in Reggio Calabria
Tempo di lettura: 3 minuti
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aeroportoreggio
“L’ordinanza adottata dal Tar rende finalmente giustizia dei sospetti e della grave lesione dell’immagine commerciale della Società, perpetrata da tutti coloro

i quali hanno inteso scommettere sulla fondatezza di un provvedimento che, sin dall’inizio di questa vicenda, abbiamo sempre evidenziato essere palesemente illegittimo”. La ‘’Mucciola Pietro Spa’’  torna in pista e non le manda certo a dire. La vicenda che l’ha vista protagonista contestando in giudizio l’illegittimità dell’interdittiva adottata dalla Prefettura di Roma e della conseguente – “incauta e frettolosa” hanno ripetuto a lungo dalla società – rescissione contrattuale della So.g.a.s. S.p.A. adesso pone degli interrogativi a cui serve una risposta. E anche celere.
La Mucciola Piero S.p.A. – che proprio con la sentenza depositata dal Tar reggino lo scorso 12 aprile ha visto accolta la sospensiva – si era aggiudicata i lavori di ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento dell’Aerostazione passeggeri dell’Aeroporto dello Stretto “Tito Minniti” di Reggio Calabria. Era il 2008, e i lavori per circa 11 milioni di euro (9 circa di fondi europei e 2 provenienti dalla Regione), si sarebbero dovuti concludere, secondo il crono programma prestabilito, proprio a gennaio scorso. Ma, il rischio più grosso a questo punto sarebbe quello di perdere l’intero finanziamento, se le opere progettate non venissero portate a compimento almeno entro la fine dell’anno prossimo.
La complicazione, se vogliamo, viene anche da un altro fattore: il Tar ha fissato la trattazione di merito del ricorso nell’udienza pubblica del 22 gennaio 2014.
Da parte sua, la Mucciola Piero S.p.A., dopo 9 mesi di oblio forzato, rivede la luce e in una breve nota ribadisce e sottolinea che la società da sempre “ha lavorato onestamente e con abnegazione in un difficilissimo contesto socio-economico, non si è fatta intimidire dalle circostanze e ha reagito con ogni energia a questa assurda ingiustizia, a tutela dell’integrità della propria immagine commerciale e, soprattutto, delle famiglie Mucciola e dei lavoratori che in tanti anni di collaborazione hanno contribuito alla crescita della società”. Un’amara constatazione, questa, alla luce di quanto cagionato da quella contestatissima interdittiva a suo tempo adottata dalla Prefettura di Roma e contro la risoluzione dei contratti d’appalto intercorsi non solo con la Sogas S.p.A., ma anche con il Comune di Reggio Calabria (manutenzione impianti uffici DIA e Carabinieri).

L’attesa decisione del Tar

il TAR di Reggio Calabria (Ettore Leotta, Presidente – Caterina Criscenti, Consigliere – Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore), in esito alla camera di consiglio dell’11 aprile scorso, ha accolto l’istanza di sospensiva presentata dall’impresa Mucciola, affidandone la difesa agli avvocati Lorenzo Lentini e Domenico Gentile.
L’interdittiva prefettizia alla società fu assunta nel luglio del 2012 e solo un mesetto dopo la Sogas  Spa decise la revoca dei lavori precedentemente assegnati. Il giudizio non partì col piede giusto, nel senso che il Tar reggino proclamò la propria incompetenza essendo stato il provvedimento prefettizio assunto dalla prefettura di Roma. Salvo poi, nel marzo 2013, con ordinanza del Consiglio di Stato (Sez III, n. 1726), dichiararsi competente. Ritenendo in particolare che “il giudizio di pericolo espresso nell’informativa antimafia è radicalmente contraddetto in fatto dall’attuale permanenza in capo all’odierna ricorrente del N.O.S. (che abilita ad eseguire lavori in luoghi sensibili sino al livello “riservatissimo”, valido fino al 31.12.2015), circostanza sulla quale la difesa della ricorrente offre ampie deduzioni, non contrastate dall’Amministrazione responsabile dell’interdittiva”; e che “gli atti di Polizia sottesi all’informativa sono stati prodotti in giudizio in una versione oscurata da numerosi e consistenti “omississ”, che ne rendono incompleto il contenuto, ricostruito invece in maniera circostanziata dalle difese della ricorrente, senza contestazione alcuna da parte dell’Autorità”.

Dunque, il Collegio ritenuto che sussiste il rischio di un danno grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione degli atti impugnati, atteso il valore e la rilevanza degli appalti in corso ha stabilito la fondatezza del ricorso disponendo la sospensione degli effetti degli atti impugnati.

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