
di Claudio Labate – Non è un regalo da scartare con entusiasmo quello che la Corte dei Conti ha messo sotto l’albero di Natale della città di Reggio.
Almeno per due ordini di motivi: da una parte, infatti, i magistrati contabili accertano “il perdurante inadempimento dell’ente delle misure correttive necessarie a ripristinare gli equilibri di bilancio e a risanare la situazione finanziaria” e quindi “in via di fatto, la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 244 del TUEL per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario”. Dall’altra deliberano di sospendere il procedimento ex art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 (dissesto guidato, ndr) e di proporre al Signor Presidente della Corte dei Conti di volere deferire alle Sezioni Riunite, la seguente questione di massima: “Se, l’avvenuta deliberazione di piano di riequilibrio ex art. 243 bis, comma 1, del Tuel (nel testo modificato dalla legge di conversione n. 213/2012), oltre ad interdire alla Corte dei conti l’assegnazione di termini per l’adozione di misure correttive ex art. 243 bis, comma 3, del Tuel, comporti altresì la sospensione o interruzione o arresto tout court dell’intera procedura di dissesto guidato ex art. 6 d.lgs. n. 149/2011, indipendentemente dalla fase procedurale in cui sia giunta e dunque anche qualora siano già proceduralmente emersi sia l’inadempimento delle misure correttive che la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la dichiarazione di dissesto finanziario”.
In altre parole, la Corte dei Conti non solo accerta la sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di dissesto finanziario (che all’interno della delibera viene anche definito in una certa misura vantaggioso per l’Ente), ma rimanda alle sezioni riunite un quesito, destinato a fare giurisprudenza, al fine di sapere se la procedura di predissesto, con annesso piano di riequlibrio, recentissimamente approvata dal Parlamento (7 dicembre 2012) blocchi oppure no la procedura di dissesto guidato di competenza della Corte dei Conti. “Il collegio – si legge ancora nella delibera – ritiene che la descritta questione giuridica, in ragione della sua eccezionale rilevanza, debba auspicabilmente rinvenire adeguata e uniforme soluzione interpretativa su tutto il territorio nazionale, in assenza della quale eventuali diversi orientamenti delle sezioni regionali finirebbero per ingenerare disparità di trattamento sine ratione non solo tra i vari enti locali sub iudice (applicazione del regime giuridico del dissesto ovvero dei riequilibrio pluriennale), ma anche avuto riguardo al regime di responsabilità di amministratori e revisori, ben più incisiva nell’ipotesi di dichiarazione di dissesto finanziario rispetto all’eventualità della mera ammissione alla procedura di piano di riequilibrio pluriennale”.
Tornando alla delibera (n.309/2012 del 21 dicembre scorso) la Sezione regionale di controllo della Corte, presieduta da Roberto Tabbita (consiglieri Giuseppe Ginestra, Natale Longo, Massimo Agliocchi e Cosmo Sciancalepore) mette nero su bianco, nelle 58 pagine della deliberazione, un concetto fondamentale: “L’esame dei dati esposti e delle numerose irregolarità e criticità evidenziate pone in luce come, a distanza di oltre sei mesi dalla prima pronunzia di questa Corte, la situazione finanziaria e contabile del Comune di Reggio Calabria sia ancora ben lungi dall’esser incamminata lungo percorsi di oggettivo e tangibile risanamento, pur a fronte delle iniziative assunte dall’amministrazione comunale e da ultimo, con encomiabile spirito di servizio, dalla commissione straordinaria, evidentemente impedite e rese pressoché vane dal tumultuoso convergere delle continue “ordinarie emergenzialità” dettate dalle peculiarità socio-economiche del territorio (da ultimo ed esemplificativamente, il pagamento degli stipendi dei dipendenti comunali e di una partecipata) e di una situazione, ormai stratificata, di sostanziale decozione, quasi vis cui resisti non potest”. Si parla insomma di una situazione “paradigmatica (verrebbe da dire, da manuale) e ormai cristallizzata (risalente almeno a oltre un anno addietro, come testimoniato principalmente dall’evoluzione della cassa) di decozione, resa ancora più pervasiva e difficile da fronteggiare (quanto meno con strumenti ordinari) in ragione della modesta attendibilità del sistema informativo contabile”.
Ma la Corte fa di più. Pur rimettendo alle sezioni riunite il quesito fondamentale di cui sopra, mostra a più riprese la quasi ineluttabilità (in assenza delle nuovissime norme in materia) dell’attuazione delle proprie prerogative, e quindi della dichiarazione di dissesto, mettendo in parallelo gli istituti messi in campo dal governo per scongiurarlo. “Con riferimento all’istituto del piano di riequilibrio decennale, il raffronto tra i due istituti evidenzia l’assenza di numerose facilities (ovvero strumenti di risanamento) invece assicurate agli enti dall’accesso al procedimento di dissesto finanziario, tra le quali assumono particolare rilievo il blocco delle procedure esecutive e monitorie (assicurato agli enti istanti il piano di riequilibrio solo nelle more – qualche mese – della valutazione dell’istanza), la sospensione della decorrenza degli interessi su tutti i debiti e sulle anticipazioni di tesoreria, la possibilità di finanziarsi con la vendita anche di beni disponibili a destinazione vincolata e il regime di responsabilità per gli amministratori (e dei componenti degli organi di revisione) qualora resisi responsabili della situazione di decozione”. Sottolineando, poi, come l’accesso all’istituto del piano di riequilibrio decennale, impedendo/dilazionando la dichiarazione di dissesto, comporti “la sostanziale inapplicabilità (almeno temporanea e condizionata) della regola di responsabilità, introdotta nell’ordinamento con la finalità di costituire un poderoso disincentivo verso condotte gestionali non finalizzate al pubblico bene, in un’ottica di maggiore efficienza complessiva delle autonomie locali, e, per esse, del sistema-Paese”.
Così, anche in relazione agli effetti finanziari positivi derivanti dall’applicazione del disposto dell’articolo 243 quinquies del Tuel (più noto come emendamento De Sena) da una parte la Corte osserva come “evidentemente l’accertamento della sussistenza dei presupposti ex art. 244 del Tuel sia stato condotto all’attualità, non potendo evidentemente tenere conto degli effetti di un decreto interministeriale ancora non adottato”; e dall’altra – “in disparte ogni valutazione sulla conformità a costituzione della disposizione de qua (pare infatti trattarsi, nella sostanza, di una forma di indebitamento con vincolo di destinazione al finanziamento anche di spesa corrente; cfr. art. 119 Cost.), le constatate peculiarità quali-quantitiative della situazione di decozione che avvince il comune di Reggio Calabria rendono evidente l’impossibilità di ritenerla emendabile mediante il mero ricorso ad ulteriore indebitamento (quanto meno nelle forme previste da detta normativa)”.
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