
di Claudio Labate – È durissima la bocciatura della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, presieduta
da Roberto Tabitta, riunitasi lo scorso 14 gennaio per deliberare sul Piano di riequilibrio approntato dal Comune di Reggio Calabria, che ora avrà il tempo necessario (30 giorni dalla pubblicazione della delibera) per impugnare il provvedimento dinanzi alle Sezioni riunite.
Una delibera che non fa sconti. Che evidenzia, invece, i limiti di un Piano di riequilibrio definito ‘’piuttosto lacunoso’’, privo di alcuni dati – come, ad esempio, quelli inerenti le spese correnti di carattere non ripetitivo, la dimostrazione degli esiti dell’attività di recupero dell’evasione tributaria nel triennio precedente, il grado di realizzo e smaltimento residui attivi e passivi, l’analisi dell’anzianità dei residui attivi e passivi – ma anche ‘’parzialmente incongruo’’ rispetto alla situazione contabile e finanziaria riscontrata a Palazzo San Giorgio. Elementi che – la Corte sottolinea – hanno indotto il Ministero dell’Interno e la Sezione regionale stessa a sollecitare diverse istruttorie. Che non sempre hanno soddisfatto i richiedenti, tanto che la Sezione stessa in taluni casi ha dovuto fare ricorso ai dati pubblicati sul Sistema Informativo Rendicontazione Telematica Enti Locali (SIRTEL).
E tuttavia, il giudizio della Corte appare davvero lapidario quando valutando ‘’l’insieme dei rilievi di cassa’’ evidenzia ancora una volta come, ‘’con riguardo al Comune di Reggio Calabria, non sia invero addirittura riscontrabile lo stesso presupposto sostanziale cui la legge (art. 243 bis del TUEL) riconduce la possibilità di intraprendere la procedura di riequilibrio pluriennale (“squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario”), bensì quello più grave previsto dall’articolo 244 del TUEL. Situazione che avrebbe reclamato, e tuttora esige, l’immediata adozione, da parte della Commissione Straordinaria, della obbligatoria delibera di dichiarazione di dissesto finanziario’’.
Inoltre, I giudici evidenziano un altro fatto particolare, perchè diversamente che nell’ipotesi di procedura di dissesto finanziario (per tutto il corso della quale la legge dispone la sospensione della maturazione degli interessi), durante l’attuazione del piano di riequilibrio tutte le obbligazioni inadempiute (o non tempestivamente adempiute) continuano a produrre interessi come per legge, così incrementando percentualmente la massa passiva gravante sull’ente locale.
‘’Parimenti – si legge nella delibera – occorre rilevare come, diversamente dalla procedura di dissesto finanziario (nel corso della quale sono ex lege sospese le procedure esecutive), a seguito dell’approvazione del piano di riequilibrio da parte della Corte dei conti, il Comune viene nuovamente a trovarsi (dopo la sospensione disposta dall’articolo 243 bis del TUEL esclusivamente in pendenza della procedura di approvazione) pienamente esposto alle azioni esecutive intentate dai creditori rimasti insoddisfatti.
In proposito, al fine di prefigurare l’entità delle possibili conseguenze di ordine finanziario (e non solo), sia sufficiente rinviare all’esame condotto da questa Corte (delibera n. 309/2012) della gravissima situazione quali-quantitativa del contenzioso in essere al Comune di Reggio Calabria, solo temporaneamente “congelata”, quanto alle azioni esecutive, dalla legge (art. 243 bis, comma 4, del TUEL) ma, si ribadisce, esclusivamente nelle more della procedura di approvazione del piano di riequilibrio, e dunque pronta a riemergere, in tutta la sua virulenza, in ipotesi di approvazione del documento pianificatorio’’.
I Fattori dello squilibrio tra anticipazioni e basse percentuali di riscossione
Tra i fattori di squilibrio evidenziati nel piano di riequilibrio vi è il costante e cospicuo ricorso, a decorrere dal 2007, ad anticipazioni di tesoreria, in conseguenza della riduzione, dal 2002 al 2012, delle disponibilità di cassa.
Altrettanto indicativo della gravissima situazione di cassa dell’Ente – scrivono i giudici – risulta il massivo e permanente utilizzo per cassa di fondi vincolati, fondi che, ‘’non sono stati neppure correttamente accertati (nonostante le gravissime problematiche riscontrate, di rilievo non solo contabile) e meno che mai ricostituiti’’.
Viene constatata, dunque, ancora una volta, la permanente violazione dell’obbligo di tempestivo reintegro disposto dall’art. 195, comma 3, del TUEL: ‘’Il dato negativamente più rilevante, in merito, è offerto dalla constatazione che nel piano di riequilibrio, sia originario che riformulato, non sia contemplata alcuna puntuale previsione di accertamento e successivo tempestivo rientro, in termini di cassa, dalla cronica scopertura sull’impiego dei fondi vincolati (pur quantificati nel piano in euro 111.287.636,05)’’.
Tra le cause dello squilibrio strutturale della situazione di cassa assume un ruolo fondamentale la scarsa capacità di riscossione delle entrate correnti. Che ha seguito un trend decrescente negli ultimi tre anni.
Ancora più modeste sono state, nel triennio 2010/2012, le percentuali delle riscossioni in conto residui delle entrate correnti totali.
Lapidario il giudizio sulla parte che riguarda il recupero dell’evasione fiscale, sulla quale la Commissione puntava molto: ‘’Per quanto concerne infine le riscossioni a titolo di recupero evasione, si evidenzia che il paragrafo dedicato, all’interno del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, alla capacità di riscossione nel triennio risulta incompleto proprio perché privo di qualsiasi informazione in merito’’.




