
La Cassazione, sesta sezione penale, annulla la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro relativa a Fabrizio Arena, Salvatore Arena e Fiore Gentile, condannati per associazione per delinquere di stampo mafioso
perché considerati esponenti della cosca “Arena” e Domenico Magnolia, per favoreggiamento personale, perché avrebbe aiutato alcuni soggetti a sottrarsi alle indagini nei loro confronti e ad evitare l’arresto. Il principio della cosiddetta “frazionabilità” delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non può essere utilizzato come un “passepartout” afferma la Suprema Corte. Nell’utilizzare le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, è possibile “‘assemblare’ illogicamente le parti coincidenti di dichiarazioni differenti”. Tutto rinviato ai giudici di merito perché si pronuncino con un nuovo giudizio.
La vicenda
Il 22 giugno 2010 la Corte d’appello, confermando la decisione del Tribunale di Crotone, aveva condannato Fabrizio Arena, Salvatore Arena, Fiore Gentile e Domenico Magnolia. Tutti e quattro hanno presentato ricorso in Cassazione. I primi tre hanno contestato l’utilizzo delle dichiarazioni dei pentiti, considerate dai giudici di merito “fonte probatoria fondamentale”. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dei difensori, sottolineando che se “è vero che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato la validità del principio di frazionabilità delle dichiarazioni, secondo cui l’attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se esclusa per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente l’attendibilità del dichiarante con riferimento a quelle parti del racconto che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno”, è stato molte altre volte puntualizzato che perché questo sia ammissibile “è necessario, in primo luogo, che non sussista un’interferenza fattuale e logica” tra la parte ritenuta falsa e le altre. Uno dei punti contestati riguarda le dichiarazioni di un pentito che ha affermato d’aver saputo da uno degli imputanti, appartenenti ad un cosca avversa, della volontà di uccidere il capocosca di quella “famiglia”. Per il quarto imputato il ricorso è stato accolto limitatamente all’aggravante prevista per il favoreggiamento personale.




