E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21/9/2012 il Decreto 10 agosto 2012 n. 161 del Ministero dell’Ambiente – di concerto con quello delle Infrastrutture e Trasporti -,
relativo al regolamento che disciplina l’utilizzazione delle terre e rocce da scavo e che entrerà in vigore il 6 ottobre p.v.
Il DM regola le condizioni per le quali i materiali da scavo derivanti da opere edili e di ingegneria civile come sbancamenti, fondazioni, perforazioni, ecc, possono essere gestiti. In generale, tali materiali sono da considerare rifiuti tranne i casi e le condizioni – oggetto del DM in esame – in cui possono essere considerati come “sottoprodotti” e quindi, reimpiegati.
Se gestiti come rifiuti tali materiali soggiacciono – inevitabilmente – alla corrispondente disciplina ex parte IV d. lgs. 152/06 e destinati ad impianti di recupero o smaltimento; se qualificabili, viceversa, come sottoprodotti essi possono essere reimpiegati per nuove opere (rinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, rinascimenti, altre forme di ripristino, ecc).
Le condizioni affinché tali materiali siano definibili sottoprodotti sono:
1. Provenienza da un’opera la cui finalità non è la produzione di detto materiale
2. Essere utilizzati – senza ulteriori trattamenti – per scopi produttivi o riempitivi di cave secondo un cosiddetto Piano di Utilizzo
3. Mostrare requisiti di alta qualità ambientale, comprovabili da apposite analisi
Per gestire gli escavati l’impresa interessata, 90 giorni prima dell’utilizzazione del materiale, dovrà redigere e presentare il Piano di Utilizzo all’Autorità Competente, la quale procederà con l’approvazione entro 90 giorni e pertanto l’impresa potrà gestire il materiale secondo i termini del Piano. Il soggetto esecutore del Piano dovrà garantire l’assolvimento degli obblighi di tracciabilità attraverso il Documento di Trasporto e la Dichiarazione di avvenuto utilizzo.
La redazione del Piano di utilizzo costituisce l’adempimento “centrale”, che regola nel dettaglio la riutilizzazione del materiale suddetto. L’assolvimento di tale obbligo risulta particolarmente impegnativo giacché implica la redazione di una
documentazione complessa ed articolata, basata su una serie di pratiche, caratterizzazioni, analisi chimiche, campionamenti, indagini di varia natura.
La messa a punto di un Piano di Utilizzo così concepito, cui si aggiungono stringenti adempimenti per la tracciabilità, è talmente onerosa dal punto di vista delle risorse umane, economiche e temporali da rendere proibitiva la sua implementazione a fronte di opere di media-piccola entità.
Queste saranno pertanto costrette a destinare i materiali da scavo a recupero o smaltimento come rifiuto a meno che non venga prontamente attuata la previsione di cui all’art. 266 comma 7 del d. lgs. 152/06 che fa riferimento alla emanazione di un DM recante le modalità di gestione semplificata delle terre e rocce provenienti da cavi fino a 6.000mc.
In questo senso la Confartigianato ha rappresentato con forza il problema al Ministero dell’Ambiente ed ha proposto al Governo un’ipotesi di procedura semplificata applicabile agli scavi di minore entità.
Il Segretario Provinciale
Avv. Demetrio Battaglia




