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Unione Nazionale Consumatori: “Ci risiamo con i consorzi di bonifica”

22 Luglio 2010
in CITTA
Tempo di lettura: 3 minuti
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Ci risiamo questa volta ad occuparsi del recupero della tassa dei Consorzi di Bonifica  è la SO.G.E.T. S.p.A., come dire cambiano gli orchestrali, ma la musica è la stessa.

 

Infatti la SO.G.E.T. S.p.A. in questi giorni ha inviato a Reggio Calabria ed in buona parte della provincia Reggina, migliaia di avvisi di pagamento con annessi bollettini fiscali precompilati, chiedendo il pagamento della tassa dei Consorzi di Bonifica che rispetto agli anni scorsi risulta notevolmente aumentata, infatti mentre in passato gli importi si aggiravano intorno a 18,00 euro circa, gli ultimi avvisi riportano cifre di euro 22,00 – 36,00 e perfino 60,00 e oltre.

Pervengono inoltre presso la sede dell’associazione segnalazioni di errori evidenti nell’invio degli avvisi di pagamento dei consorzi di bonifica.

Molti di tali avvisi, contengono evidenti errori, infatti sono stati recapitati a cittadini che non risultano essere proprietari degli immobili descritti, altri hanno da parecchi anni venduto i cespiti interessati dalla tassa in questione ed altri ancora hanno ricevuto per la prima volta l’imposizione fiscale che non era stata mai ricevuta in precedenza.

Ribadiamo come per il pregresso che non è possibile inviare “richieste di pagamento a pioggia” e che il principio fondamentale che legittima il meccanismo di riscossione della tassa di bonifica è la corrispondenza fra importo della tassa richiesta e la quantificazione del servizio offerto al proprietario da parte dell’ente impositore. Ed è proprio l’assenza di un evidente rapporto fra tassa e beneficio ricevuto che fa scaturire l’illegittimità della richiesta.

L’Unione Nazionale Consumatori Calabria ha sempre sostenuto l’illegittimità della tassa emessa dai Consorzi di Bonifica, ricorrendo dinanzi alle Commissioni Tributarie, tale tassa costituisce ormai un retaggio del passato, che continua ad essere richiesta solo al fine di recuperare delle somme.

I Consorzi di Bonifica, prosegue l’Avv. Saverio Cuoco, presidente regionale dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria, dovrebbero occuparsi di  realizzazione e manutenzione di opere di bonifica idraulica, di reti di distribuzione irrigua, di risanamento igienico – ambientale (ad es. attraverso la bonifica di paludi, la costruzione di reti di scolo etc.), di miglioramento fondiario (ad es. sotto il profilo della fertilità e produttività in agricoltura), di prevenzione del rischio idrogeologico (causato da esondazioni, smottamenti alluvionali, erosione etc.), di sistemazione dei corsi d’acqua (ad es. attraverso la pulizia degli alvei e la manutenzione degli argini etc).
La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari dei fondi  dovrebbe essere rapportata ai benefici specifici e diretti conseguiti dai singoli immobili per effetto delle opere di bonifica realizzate e mantenute in efficienza dal Consorzio

Ciò emerge chiaramente dal sistema di disposizioni normative risalenti al R.D. n.215/1933, nonché dalle specifiche leggi regionali attuative, che attribuiscono ai Consorzi il potere di imporre contributi esclusivamente in presenza di opere di bonifica effettivamente funzionanti e produttive di benefici specifici e diretti sui fondi.
Ciò è confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha più volte ribadito che per la legittimità dell’imposizione contributiva è necessario che gli immobili abbiano o possano conseguire un beneficio particolare dall’esecuzione delle opere di bonifica, in altri termini gli immobili devono conseguire un vantaggio fondiario ossia un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione che si traduce in una qualità del fondo.

Inoltre ricade sui Consorzi di Bonifica  fornire la prova dell’utilità conseguita dai fondi per effetto dell’attività di bonifica, perché se è vero che alcuni di essi ne hanno tratto beneficio, può essere altrettanto vero che altri, per via della loro particolare ubicazione, non ne abbiano avuto beneficio alcuno.

Tale principio viene ribadito dalla  Corte di Cassazione sin dal 1984 e cioè è necessario provare da parte dei Consorzi di Bonifica il vantaggio che è derivato all’immobile dalle opere di bonifica effettuate.

Premesso quanto sopra esposto, l’Unione Nazionale Consumatori Calabria, chiede l’immediato annullamento di tali avvisi di pagamento emessi dalla SO.G.E.T., in caso contrario oltre a fornire l’immediata tutela giuridica ai cittadini che volessero rivolgersi all’associazione, non esiterà a rivolgersi al Garante del Contribuente, nonché ad intraprendere altre azioni legali a difesa dei diritti dei consumatori.

 

                                                                                          Il Presidente Regionale

                                                                        Avv. Saverio Cuoco

 

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