Di seguito la nota diffusa da Davide Pitasi, Presidente dell’APS “EsistiAMO”:
“Ogni governo si fonda solo sull’opinione”. E’ la traduzione di una massima di David Hume relativa alla legittimazione del potere dei governanti. Sensibilizzare, fino a condizionare, l’opinione pubblica su argomenti che possono incidere sull’andamento della vita sociale è infatti un’arte antichissima che ha consentito a molti sovrani e capi di Stato, nel corso dei secoli, di poter amministrare con la legittimazione, piena e convinta, del popolo.
In questo spazio, gentilmente concessomi dal direttore, proverò, con molta umiltà e senza alcuna pretesa, a stimolare l’opinione pubblica affinchè si possa trovare una risposta alla situazione paradossale in cui ci troviamo.
Dire che “L’associazionismo in Italia è la più grande e diffusa forma di aggregazione sociale” è un luogo comune che difficilmente può essere smentito: associazioni sportive, di industriali, commercianti, artigiani, culturali, politiche, di volontariato, missionarie, religiose, di opinione, di interessi diffusi, di solidarietà, di professionisti, e tantissime altre forme di condivisione tese al perseguimento di finalità positive, che trovano una pronta risposta nell’ordinamento nazionale, attento alla loro tutela. Non accennerò alle forme di associazionismo “negativo” che, purtroppo, esistono e sono anch’esse in costante crescita.
Sono tante e variegate quindi le modalità con la quale si mettono in comune degli interessi e delle finalità e si cerca, con un’azione comune, di raggiungerli. E se le associazioni di matrice “economica” (industriali, artigiani, ecc….) possono contare sul loro “potere contrattuale” per negoziare e ottenere i risultati che si prefiggono, le associazioni, che chiameremo “sociali”, rivolte essenzialmente alla promozione di valori quali solidarietà, cultura, crescita della persona umane e, in generale, al volontariato, possono sperare solo sul sostegno, purtroppo ridimensionato negli ultimi anni, dello Stato e degli Enti territoriali, concesso sottoforma di contributi e di finanziamenti a progetti, oltre che sull’impegno, preziosissimo e non monetizzabile (almeno in linea di principio…), dei soci.
Fin qui tutto lineare. Tranne per il fatto che il proliferare delle associazioni ha portato alla necessità di adeguamenti normativi che, partendo dai principi generali dettati dallo Stato, chiamano in causa le Regioni, le Province ed i Comuni, dando loro mandato di attivarsi affinchè possano essere garantiti i diritti dell’associazionismo. E qui nasce il problema e la situazione anomala in cui ci troviamo.
Quella che sono onorato di rappresentare, è un associazione di promozione sociale costituita ai sensi della Legge 383/2000. Questa legge denominata “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, istituiva una nuova forma di associazionismo destinato ”a svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.”. Tra le direttive che venivano impartite dal legislatore, veniva stabilito all’art. 7, comma 4, che le Regioni e le province autonome dovevano provvedere all’istituzione del registro regionale o provinciale delle associazioni di promozione sociale e, successivamente, all’art. 8, comma 2, l’obbligo di istituzione dei predetti registri entro “entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” e la necessità dell’iscrizione per poter usufruire dei contributi e agevolazioni previste dalla stessa legge (comma 4) A titolo informativo ecco un elenco dei benefici/agevolazioni:
1) detrazioni d’imposta sulle erogazioni liberali elargite a favore delle associazioni iscritte;
2) esclusione dei contributi elargiti alle associazioni iscritte dalla base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti;
3) riduzioni sui tributi di competenza degli enti locali, applicabili alle associazioni iscritte;
4) accesso delle associazioni iscritte al credito agevolato, con estensione alle medesime delle provvidenze creditizie e fideiussorie già riconosciute alle cooperative;
5) riconoscimento del privilegio generale sui beni mobili del creditore ai crediti delle associazioni iscritte;
6) accesso delle associazioni iscritte al Fondo Sociale Europeo per progetti finalizzati;
7) possibilità delle associazioni iscritte di stipulare convenzioni con gli enti pubblici territoriali;
8) concessione temporanea non onerosa alle associazioni iscritte, da parte degli enti locali, di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative, nonché di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande durante le medesime;
9) concessione in comodato e per i fini statutari di beni mobili e immobili da parte di Stato, Regioni e enti pubblici territoriali;
10) autorizzazione all’esercizio di attività turistiche e ricettive per i propri associati.
Naturalmente, tutte le Regioni sono pronte a dare seguito alla normativa nazionale per poter dare linfa alle proprie realtà associative. Nascono così, negli anni seguenti, le Leggi Regionali e successivamente i regolamenti che istituiscono i registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale. La prima Regione ad adeguarsi (si dovrebbe dire che la normativa nazionale si è adeguata!) è il Lazio che anticipa la legge 383/2000 con la legge regionale n. 22 del 1999. In scia si attivano (quasi) tutte le Regioni, che negli anni seguenti, emanano le proprie disposizioni per consentire anche a questa nuova forma di associazionismo di godere dei benefici normativi. A dieci anni dalla legge 383 rimangono in un, desolante, vuoto normativo l’Abruzzo e indovinate? Troppo facile. Sì, anche noi, la Calabria, fermi alla proposta di legge n. 186 del 2006. Quantomeno insolito in una Regione nella quale l’impegno nel sociale è la leva per contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, microcriminalità, disoccupazione, povertà, una terra dove è viscerale il legame tra chi opera nel sociale e chi beneficia di quest’opera, un ambiente che, nella sue contraddizioni, da grande rilevanza al volontariato e alla missionarietà. Eppure è così: i governi regionali che si sono avvicendati negli anni non hanno trovato lo stimolo necessario per portare avanti un progetto di legge che colmasse il vuoto normativo che continua a persistere. Senza muovere accuse contro i nostri politici voglio provare (in maniera un po’ ardita) a ribaltare il ragionamento: se in dieci anni non c’è stato ancora un adeguamento legislativo alla 383/2000 vuol dire che noi, associazioni di promozione sociale, non ne abbiamo avvertito l’esigenza e non abbiamo “stimolato” abbastanza il legislatore. Diciamo che non abbiamo creato un “opinione pubblica” tale da rendere necessario un intervento normativo. So bene che è una giustificazione azzardata ma è nella mia natura pensare positivo e credere che, unendo le forze e le voci, è possibile ottenere i risultati più insperati. Per adesso credo possa bastare.
Per concludere, parafrasando indegnamente una delle parabole del regno presenti nel Vangelo, il mio messaggio vuole essere un piccolo seme gettato su una distesa immensa di terra, che spero venga alimentato dal sostegno di chi si trova nella nostra situazione, per poi essere raccolto dalla nostra classe politica che dovrà trasformarlo in frutto con il tanto agognato adeguamento normativo.
In questo spazio, gentilmente concessomi dal direttore, proverò, con molta umiltà e senza alcuna pretesa, a stimolare l’opinione pubblica affinchè si possa trovare una risposta alla situazione paradossale in cui ci troviamo.
Dire che “L’associazionismo in Italia è la più grande e diffusa forma di aggregazione sociale” è un luogo comune che difficilmente può essere smentito: associazioni sportive, di industriali, commercianti, artigiani, culturali, politiche, di volontariato, missionarie, religiose, di opinione, di interessi diffusi, di solidarietà, di professionisti, e tantissime altre forme di condivisione tese al perseguimento di finalità positive, che trovano una pronta risposta nell’ordinamento nazionale, attento alla loro tutela. Non accennerò alle forme di associazionismo “negativo” che, purtroppo, esistono e sono anch’esse in costante crescita.
Sono tante e variegate quindi le modalità con la quale si mettono in comune degli interessi e delle finalità e si cerca, con un’azione comune, di raggiungerli. E se le associazioni di matrice “economica” (industriali, artigiani, ecc….) possono contare sul loro “potere contrattuale” per negoziare e ottenere i risultati che si prefiggono, le associazioni, che chiameremo “sociali”, rivolte essenzialmente alla promozione di valori quali solidarietà, cultura, crescita della persona umane e, in generale, al volontariato, possono sperare solo sul sostegno, purtroppo ridimensionato negli ultimi anni, dello Stato e degli Enti territoriali, concesso sottoforma di contributi e di finanziamenti a progetti, oltre che sull’impegno, preziosissimo e non monetizzabile (almeno in linea di principio…), dei soci.
Fin qui tutto lineare. Tranne per il fatto che il proliferare delle associazioni ha portato alla necessità di adeguamenti normativi che, partendo dai principi generali dettati dallo Stato, chiamano in causa le Regioni, le Province ed i Comuni, dando loro mandato di attivarsi affinchè possano essere garantiti i diritti dell’associazionismo. E qui nasce il problema e la situazione anomala in cui ci troviamo.
Quella che sono onorato di rappresentare, è un associazione di promozione sociale costituita ai sensi della Legge 383/2000. Questa legge denominata “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, istituiva una nuova forma di associazionismo destinato ”a svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.”. Tra le direttive che venivano impartite dal legislatore, veniva stabilito all’art. 7, comma 4, che le Regioni e le province autonome dovevano provvedere all’istituzione del registro regionale o provinciale delle associazioni di promozione sociale e, successivamente, all’art. 8, comma 2, l’obbligo di istituzione dei predetti registri entro “entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” e la necessità dell’iscrizione per poter usufruire dei contributi e agevolazioni previste dalla stessa legge (comma 4) A titolo informativo ecco un elenco dei benefici/agevolazioni:
1) detrazioni d’imposta sulle erogazioni liberali elargite a favore delle associazioni iscritte;
2) esclusione dei contributi elargiti alle associazioni iscritte dalla base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti;
3) riduzioni sui tributi di competenza degli enti locali, applicabili alle associazioni iscritte;
4) accesso delle associazioni iscritte al credito agevolato, con estensione alle medesime delle provvidenze creditizie e fideiussorie già riconosciute alle cooperative;
5) riconoscimento del privilegio generale sui beni mobili del creditore ai crediti delle associazioni iscritte;
6) accesso delle associazioni iscritte al Fondo Sociale Europeo per progetti finalizzati;
7) possibilità delle associazioni iscritte di stipulare convenzioni con gli enti pubblici territoriali;
8) concessione temporanea non onerosa alle associazioni iscritte, da parte degli enti locali, di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative, nonché di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande durante le medesime;
9) concessione in comodato e per i fini statutari di beni mobili e immobili da parte di Stato, Regioni e enti pubblici territoriali;
10) autorizzazione all’esercizio di attività turistiche e ricettive per i propri associati.
Naturalmente, tutte le Regioni sono pronte a dare seguito alla normativa nazionale per poter dare linfa alle proprie realtà associative. Nascono così, negli anni seguenti, le Leggi Regionali e successivamente i regolamenti che istituiscono i registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale. La prima Regione ad adeguarsi (si dovrebbe dire che la normativa nazionale si è adeguata!) è il Lazio che anticipa la legge 383/2000 con la legge regionale n. 22 del 1999. In scia si attivano (quasi) tutte le Regioni, che negli anni seguenti, emanano le proprie disposizioni per consentire anche a questa nuova forma di associazionismo di godere dei benefici normativi. A dieci anni dalla legge 383 rimangono in un, desolante, vuoto normativo l’Abruzzo e indovinate? Troppo facile. Sì, anche noi, la Calabria, fermi alla proposta di legge n. 186 del 2006. Quantomeno insolito in una Regione nella quale l’impegno nel sociale è la leva per contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, microcriminalità, disoccupazione, povertà, una terra dove è viscerale il legame tra chi opera nel sociale e chi beneficia di quest’opera, un ambiente che, nella sue contraddizioni, da grande rilevanza al volontariato e alla missionarietà. Eppure è così: i governi regionali che si sono avvicendati negli anni non hanno trovato lo stimolo necessario per portare avanti un progetto di legge che colmasse il vuoto normativo che continua a persistere. Senza muovere accuse contro i nostri politici voglio provare (in maniera un po’ ardita) a ribaltare il ragionamento: se in dieci anni non c’è stato ancora un adeguamento legislativo alla 383/2000 vuol dire che noi, associazioni di promozione sociale, non ne abbiamo avvertito l’esigenza e non abbiamo “stimolato” abbastanza il legislatore. Diciamo che non abbiamo creato un “opinione pubblica” tale da rendere necessario un intervento normativo. So bene che è una giustificazione azzardata ma è nella mia natura pensare positivo e credere che, unendo le forze e le voci, è possibile ottenere i risultati più insperati. Per adesso credo possa bastare.
Per concludere, parafrasando indegnamente una delle parabole del regno presenti nel Vangelo, il mio messaggio vuole essere un piccolo seme gettato su una distesa immensa di terra, che spero venga alimentato dal sostegno di chi si trova nella nostra situazione, per poi essere raccolto dalla nostra classe politica che dovrà trasformarlo in frutto con il tanto agognato adeguamento normativo.




