Con riferimento ai resoconti elaborati dagli organi di informazione sulla seduta del Consiglio Regionale di ieri, 8 luglio c.a., ed in modo particolare per ciò che concerne la discussione sulla Proposta di Legge sulla ricerca scientifica e sulla innovazione tecnologica, riteniamo necessario, a beneficio della Pubblica Opinione, riaffermare alcuni importanti aspetti tecnici della suddetta proposta di legge, che hanno ricevuto critiche da parte del Governo regionale.
1) L’Agenzia Regionale della Ricerca, così come prevista nella Proposta di Legge, è un organo snello, assolutamente poco costoso, a supporto dell’attuazione della programmazione, nel settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica. Ed, invero, la Proposta di Legge prevede l’assunzione a tempo determinato, ed al massimo per un periodo corrispondente ad una legislatura regionale, di un direttore; tutti i collaboratori del direttore non debbono essere per niente assunti, ma semplicemente comandati da istituti di ricerca, dalle università o dai dipartimenti regionali, per operare nell’ambito dell’agenzia.
E’ pertanto veramente assurdo affermare che questo organo sarebbe pletorico e costoso.
Quanto all’esiguità del personale da impegnare,pertanto, si è già detto; per ciò che concerne, invece, i costi, troviamo veramente poco comprensibile ritenere che, comandare presso l’Agenzia delle figure con un alto profilo tecnico e professionale, possa rappresentare una spesa esorbitante e, a dire di taluno, addirittura inutile. D’altro canto, è stata citata, quale esempio virtuoso, dal vice presidente l’Agenzia Regionale della Puglia, diretta da un illustre professore universitario, che viene coadiuvato da 6 figure professionali di grande qualità; non si capisce perché la stessa cosa non si possa fare anche in Calabria. Basterebbe impiegare solo una parte delle risorse utilizzate per le costosissime consulenze, che vengono pagate con i fondi POR, per l’attuazione del predetto Programma Operativo Regionale. L’agenzia, infine, è fortemente innovativa sotto il profilo della gestione finanziaria, in quanto sottoposta ad una gestione contabile di tipo economico e non già autorizzativo, che garantisce una valutazione dei risultati annuali, utilizzando indicatori oggettivi.
2) La Proposta di Legge prevede l’adozione, da parte del Consiglio Regionale, di un programma triennale e di programmi annuali di attuazione del programma triennale. Abbiamo già chiarito che ritenere un appesantimento procedurale l’adozione di programmi, da parte del Consiglio Regionale, è una bestemmia dal punto di vista istituzionale, poiché, se si vuole la programmazione, questa non può che appartenere alla competenza del Consiglio Regionale, così come prevede il nostro Statuto. Se si ritiene, quindi, che la programmazione sia necessaria, l’atto finale di adozione degli strumenti di programmazione non può che essere atto del Consiglio Regionale. A questo punto, però, ci sorge un dubbio: ma si vuole veramente la programmazione in materia di ricerca scientifica e di innovazione tecnologica?;
3) Nel predisporre il programma triennale, da sottoporre al vaglio della Giunta prima e del Consiglio Regionale dopo, l’Agenzia deve ottenere pareri di natura tecnica, in particolare da parte della Conferenza Regionale della Ricerca Scientifica e della Innovazione Tecnologica. Anche questo parere, obbligatorio ma non vincolante, è stato ritenuto da taluno come un appesantimento. Troviamo veramente inqualificabile ritenere un appesantimento un parere espresso da un organismo in cui sono rappresentati, al più alto livello, tutti gli attori protagonisti del territorio in materia di ricerca e di innovazione tecnologica: le università, gli istituti AFAM, gli istituti di ricerca pubblici e privati, le associazioni di categoria i rappresentanti delle professioni e dei lavoratori;
4) Per quanto riguarda la critica al Fondo Unico per la Ricerca, da prevedere come un’apposita Unità Previsionale di Base, dobbiamo dire che dette critiche ci risultano del tutto incomprensibili. Il Fondo Unico, infatti, è uno strumento di semplificazione delle previsioni finanziarie per sostenere la progettualità individuata nella programmazione triennale.
Ci sorge, in conclusione, un dubbio atroce: il Presidente Loiero ed il suo entourage sono critici verso la proposta di legge Principe, che prevede gli strumenti di programmazione nel settore della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica, perché vogliono avere le mani assolutamente libere per sostenere i progetti nei settori che più loro aggradano?
Se questo ultimo pensiero, sciogliendosi il dubbio manifestato, facesse emergere l’atroce (e, perché no, anche triste) verità, avremmo capito perché nel settore della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica non si vuole alcuna legge.
On . Pietro Giamborino
Relatore Progetto L.R. n°292/08
On. Sandro Principe
Proponente Progetto L.R. n° 292/08




