E’ necessario rivedere la soglia di sbarramento prevista dalla legge elettorale nella Regione Calabria. Si può riassumere così l’intervento del ministro per gli Affari regionali, Maria Carmela Lanzetta, durante il question time. “Quanto poi ai profili di costituzionalità relativi alla legge elettorale proprio sulla soglia di sbarramento, che ad una prima lettura ed in attesa dalle valutazioni tecniche del ministero dell’Interno già appare illegittima, nella misura in cui non ammette al riparto dei seggi del Consiglio regionale le liste che, non facenti parte di una coalizione di liste, non abbiano ottenuto nell’intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi, ho ritenuto opportuno dare indicazioni ai miei Uffici affinché, in uno spirito di leale collaborazione, segnalassero al presidente facente funzioni della Giunta regionale della Calabria questa criticità”, ha detto Lanzetta rispondendo a Fabio Rampelli che ha posto la questione dell’illegittimità della legge elettorale in Calabria. Questo, ha spiegato il ministro, “per consentire un autonomo e tempestivo ripensamento delle scelte a tutto vantaggio della legittimità e certezza dei prossimi adempimenti che dovranno essere affrontati”. Il ministro ha anche ricordato che i termini per l’eventuale impugnativa da parte del Governo della legge elettorale scadono il prossimo 8 agosto, mentre quelli relativi alla modifica dello Statuto scadono il prossimo 9 luglio. Il ministro Lanzetta ha poi spiegato che, riguardo alla modifica statutaria, sono già stati acquisiti i pareri del ministero dell’Interno e del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri che hanno evidenziato “profili di illegittimità costituzionale sull’introduzione della figura del consigliere supplente in quanto invasiva dell’ambito legislativo riservato al legislatore regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica e in violazione del divieto di mandato imperativo”. Il consigliere supplente, infatti, “sarebbe soggetto a revoca da parte del supplito ove quest’ultimo cessi dalle funzioni di assessore”.





