Gli acconciatori, le estetiste, i tatuatori e i toelettatori dal 20 gennaio sono chiamati
ad un ulteriore adempimento per contenere la diffusione dei contagi da Covid-19.
Come è noto il decreto legge del 7 gennaio 2022 introduce alcune importanti novità
che riguardano anche le attività di servizio alla persona.
In particolare, sottolinea la Presidente di CNA Benessere e Sanità di Reggio Calabria
Brigida Marino, a decorrere dal 20 gennaio e fino al 31 marzo 2022, l’accesso a tali
attività è consentito solo ai clienti in possesso (almeno) del Green Pass base (avvenuta
vaccinazione, avvenuta guarigione da COVID-19, effettuazione di test antigenico
rapido o molecolare con esito negativo).
Questa attività di verifica sul possesso del Green Pass comporterà sicuramente
qualche disagio, ma allo stesso tempo servirà per tranquillizzare la clientela sulla
salubrità dei nostri laboratori. Ciò, prosegue Marino, in considerazione che in questa
ultima settimana, in tutti i saloni di acconciatura, si sono registrate importanti cadute
di fatturato.
Lo stesso decreto stabilisce, inoltre, che a decorrere dal 15 febbraio 2022, per i
lavoratori e i titolari che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, l’accesso ai
luoghi di lavoro è consentito solo con Green Pass rafforzato (avvenuta vaccinazione,
avvenuta guarigione da COVID-19). Per tutti gli altri resta invece l’obbligo di Green
Pass base.
Da tenere presente che sono previste pesanti sanzioni, da 400 a 1.000 euro, sia per i
clienti che da verifica risultino sprovvisti di Green Pass, sia per i titolari che non
abbiano effettuato il controllo o che abbiano comunque consentito l’ingresso ai clienti
sprovvisti di Green Pass.
Da notare inoltre che per i lavoratori che non sono in possesso del Green Pass è
prevista l’assenza ingiustificata, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione
del Green Pass; per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno
di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata
corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque
per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo
2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di
lavoro per il lavoratore sospeso. Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro
senza Green Pass, il datore di lavoro deve effettuare una segnalazione alla Prefettura
ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede
al luogo di lavoro senza Green Pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una
sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Il datore di lavoro che non
controlla il rispetto delle regole sul Green Pass è punito con una sanzione
amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.
L’obbligo del Green Pass non riguarda i bambini sotto i 12 anni e i soggetti esenti per
motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica
