• Green Pass acconciatori, estetiste, tatuatori e toelettatori, la nota di CNA

    Gli acconciatori, le estetiste, i tatuatori e i toelettatori dal 20 gennaio sono chiamati
    ad un ulteriore adempimento per contenere la diffusione dei contagi da Covid-19.
    Come è noto il decreto legge del 7 gennaio 2022 introduce alcune importanti novità
    che riguardano anche le attività di servizio alla persona.
    In particolare, sottolinea la Presidente di CNA Benessere e Sanità di Reggio Calabria
    Brigida Marino, a decorrere dal 20 gennaio e fino al 31 marzo 2022, l’accesso a tali
    attività è consentito solo ai clienti in possesso (almeno) del Green Pass base (avvenuta
    vaccinazione, avvenuta guarigione da COVID-19, effettuazione di test antigenico
    rapido o molecolare con esito negativo).
    Questa attività di verifica sul possesso del Green Pass comporterà sicuramente
    qualche disagio, ma allo stesso tempo servirà per tranquillizzare la clientela sulla
    salubrità dei nostri laboratori. Ciò, prosegue Marino, in considerazione che in questa
    ultima settimana, in tutti i saloni di acconciatura, si sono registrate importanti cadute
    di fatturato.
    Lo stesso decreto stabilisce, inoltre, che a decorrere dal 15 febbraio 2022, per i
    lavoratori e i titolari che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, l’accesso ai
    luoghi di lavoro è consentito solo con Green Pass rafforzato (avvenuta vaccinazione,
    avvenuta guarigione da COVID-19). Per tutti gli altri resta invece l’obbligo di Green
    Pass base.
    Da tenere presente che sono previste pesanti sanzioni, da 400 a 1.000 euro, sia per i
    clienti che da verifica risultino sprovvisti di Green Pass, sia per i titolari che non
    abbiano effettuato il controllo o che abbiano comunque consentito l’ingresso ai clienti
    sprovvisti di Green Pass.
    Da notare inoltre che per i lavoratori che non sono in possesso del Green Pass è
    prevista l’assenza ingiustificata, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione
    del Green Pass; per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno
    di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata
    corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque
    per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo
    2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di
    lavoro per il lavoratore sospeso. Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro
    senza Green Pass, il datore di lavoro deve effettuare una segnalazione alla Prefettura
    ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede
    al luogo di lavoro senza Green Pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una
    sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Il datore di lavoro che non
    controlla il rispetto delle regole sul Green Pass è punito con una sanzione
    amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.
    L’obbligo del Green Pass non riguarda i bambini sotto i 12 anni e i soggetti esenti per
    motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica