La Segreteria provinciale della UIL–FPL, rende noto che – al termine di una difficile ed intricata battaglia sindacale e legale – la Cooperativa Rinascita Onlus è stata condannata dal Tribunale di Reggio Calabria per avere discriminato ed arbitrariamente licenziato – in spregio alla normativa vigente (ex legge n. 223/1991) – il Sig. P.R., dirigente sindacale UIL, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Leo Marco Arena e Mauro Priolo, del foro di Reggio Calabria.
Quella appena cennata è già la seconda “censura” che la “Cooperativa Rinascita” registra, in ordine di tempo, da parte della magistratura del lavoro e sempre per la identica fattispecie: discriminazione ed arbitrario licenziamento.
La Cooperativa di che trattasi opera nel delicato ambito dell’assistenza a pazienti psichiatrici (e non solo) sul territorio di Saline Joniche mediante la gestione di strutture, cosiddette, alternative, in regime di convenzione con L’ASP ed il Servizio Sanitario Regionale, quindi, mediante l’utilizzo di cospicue risorse economiche pubbliche.
Il Giudice del Lavoro di Reggio Calabria, Dott. Antonio Salvati, ha condannato il datore di lavoro al “risarcimento del danno subìto dal lavoratore ricorrente, a mezzo di corresponsione di un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione”.
Il lavoratore era stato ingiustamente licenziato all’esito di una procedura di licenziamento collettivo rivelatasi illegittima che, tra l’altro, veniva espletata, come affermato dall’Organo giudicante, senza “alcuna comparazione residua con gli altri soggetti interessati alle dinamiche di esubero (dai quali, peraltro, risulta(va)no per tabulas essere stati indebitamente esclusi i lavoratori soci ed i lavoratori assunti in occasione dell’appalto affidato dal Comune di Melito Porto Salvo)”.
L’odierna soccombente, in seguito al precedente accoglimento dei ricorsi presentati da altri 8 lavoratori, tutti illegittimamente licenziati, procedeva, in data 22 gennaio 2018, a reintegrare il lavoratore senza, tuttavia, versare allo stesso gli emolumenti arretrati né quelli maturati dal giorno del reinserimento in azienda fino ad oggi. In questo senso, il provvedimento del Giudice Salvati crea giurisprudenza, non essendosi mai verificato in precedenza che un lavoratore venisse reintegrato senza essere contestualmente retribuito.
Il Sindacato UIL-FPL ha accompagnato i lavoratori nel corso della controversa fase che ha preceduto i licenziamenti illegittimi, stigmatizzando la condotta antigiuridica tenuta dalla Cooperativa Rinascita che, operando nel delicatissimo settore della salute mentale attraverso la gestione di tre strutture presso Saline Joniche (Montebello J.), avrebbe dovuto essere più avveduta ed oculata nell’assumere decisioni discriminatorie nei confronti di dipendenti che, ogni giorno, si dedicano con rispetto e devozione all’assistenza dei disabili mentali.
Oggi a dare ragione alla UIL ed ai lavoratori è la magistratura del lavoro adita.
Si auspica che, in seguito a questa importante decisione, il clima aziendale e lavorativo divenga fattivamente collaborativo e finalizzato alla realizzazione dell’interesse di tutti i soggetti coinvolti.





