un’unica soluzione ma senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo.
Sono escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali Inps e Inail e i tributi locali non riscossi da Equitalia..
La definizione agevolata è appicabile anche in presenza di rateizzazioni o sospensioni giudiziali.
Entro il 30 giugno Equitalia invierà una comunicazione di avvenita estinzione del debito ai contribuernti che hanno pagati nei termini.
Secondo i dati, sono 75mila i contribuenti che, fino al 28 febbraio 2014 data della prima scadenza, hanno deciso di aderire a questo beneficio
Per informazioni:
Gruppo Equitalia




