
di Stefano Perri – ”In linea generale, il piano di lettura proposto dalla parte ricorrente mediante l’argomentazione in esame è innanzitutto inammissibile laddove ridonda in considerazioni
di carattere politico, cronachistico, dietrologico, ciò che si pone al di fuori dell’alveo costituito dallo scrutinio di legittimità rimesso alla presente sede”. E’ lapidario il giudizio del Tar del Lazio nel respingere il ricorso presentato con primo firmatario l’ex Sindaco di Reggio Calabria Demetrio Arena contro lo scioglimento del Comune per ”contiguità mafiosa”.
I RICORRENTI – Il ricorso era stato presentato lo scorso 9 dicembre ed era stato firmato e sottoscritto dai maggiori esponenti della maggioranza dell’amministrazione comunale sciolta. Tra i proponenti, oltre il primo firmatario Demi Arena, si leggono i nomi di Paolo Anghelone, Giuseppe Martorano, Pasquale Morisani, Vincenzo Roberto Leo, Walter Curatola, Monica Falcomata’, Clotilde Maria Minasi, Demetrio Porcino, Vincenzo Nociti, Pasquale Imbalzano, Daniele Romeo, Antonio Pizzimenti, Pasquale Giovanni Naso, Demetrio Berna, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Gamberini, Francesco Migliarotti, Luigi Migliarotti, Roberto Nania e Giuseppe Valentino.
LE MOTIVAZIONI DELLO SCIOGLIMENTO – La sentenza del Tar non lascia certo spazio ad interpretazioni. Nella stessa si richiamano anzitutto, e si sostengono, le motivazioni che hanno portato allo scioglimento del Comune:
”La commissione di indagine – è scritto testualmente – come emerge dalle note conclusive della sua relazione, aveva segnalato a carico dell’amministrazione comunale di Reggio Calabria le seguenti emblematiche criticità:
– nel settore lavori pubblici, l’assenza di adeguati protocolli di legalità regolanti l’attività contrattuale comunale anche al di sotto delle soglie comunitarie, in un territorio caratterizzato da un consistente numero di ditte in rapporti con la ‘ndrangheta, ciò che secondo la commissione “ha fatto sì che numerosi e cospicui affidamenti siano stati assegnati ripetutamente ad imprese caratterizzate da controindicazioni di tipo mafioso”;
– nel settore attività produttive, la vicenda dello spontaneo, non autorizzato e non contrastato trasferimento degli operatori economici – di cui alcuni legati ai clan locali – in un’area mercatale i cui lavori non erano ancora stati completati;
– nel settore patrimonio, l’omissione di controlli nell’assegnazione di alloggi “di cui ben 75 a prevenuti mafiosi”, e con la perdurante, ingiustificata e immotivata disponibilità di un immobile confiscato alla criminalità organizzata lasciato in uso “alla sorella del capo famiglia”;
– nel settore avvocatura civica, l’affidamento, rimesso alla competenza dell’ Ufficio di gabinetto del sindaco, di incarichi legali riguardanti cause di rilevante valore a un avvocato compagna di un assessore comunale dimessosi nel marzo 2012 a seguito dell’inchiesta giudiziaria che ha portato all’arresto della madre della medesima, rea di aver favorito la latitanza di un boss ed essa stessa imparentata con la famiglia mafiosa;
– nel settore sociale, l’assenza di controlli atti a impedire che, come è stato invece appurato, consistenti contributi (pari a quasi 2,5 milioni di euro) “finissero per essere erogati a soggetti giuridici operanti nel terzo settore, in rapporti di contiguità con le ‘ndrine locali”;
– nelle evidenze giudiziarie che hanno “posto in primo piano i rapporti tra alcuni amministratori comunali eletti nella tornata del 201l, anche precedentemente in carica, ed esponenti della ‘ndrangheta a questi legati”;
– nelle “comprovate cointeressenze tra la medesima criminalità organizzata, la Multiservizi RC Spa e la Leonia Spa, ove tra i fornitori è risultato figurare la ditta “Semac s.r.l.”, destinataria di informativa antimafia di natura interdittiva ed affidataria …di consistenti forniture”.
Orbene, la semplice lettura della relazione prefettizia attesta che tutte tali criticità vengono richiamate – insieme a quelle interessanti anche altri settori – con le stesse caratteristiche negative delineate dalla relazione della commissione d’indagine: non è ravvisabile, pertanto, alcuna cesura nel merito dei presupposti assunti nella fattispecie dalle relazioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 143 TUEL, che si connotano per totale identità”.
INTROMISSIONI DELLA ‘NDRANGHETA ”RAMIFICATE E PERVASIVE” – Ed ancora, richiamando un passaggio della relazione prefettizia la sentenza del Tar torna a certificare che “le intromissioni della criminalità organizzata appaiono talmente ramificate e pervasive, che non risultano opponibili con il mantenimento della situazione attuale”. Parole che il Collegio del Tar definisce ”illuminanti” aggiungendo che ”il Collegio non riesce a comprendere quali siano le titubanze e le ambiguità che i ricorrenti intendono attribuire all’Organo prefettizio nella visualizzazione del problema costituito dall’accertamento della permeabilità del Comune di Reggio Calabria all’influenza criminale delle cosche mafiose e nella individuazione dello strumento atto a fronteggiarlo”.
L’ USO DEL CONDIZIONALE – ”Dovendosi – continua la sentenza del Tar – in ogni caso e per quanto sopra, decisamente concludere che se tali titubanze dovessero o potessero essere individuate nell’utilizzo, in talune limitatissime frasi delle conclusioni della relazione prefettizia, del tempo condizionale anziché indicativo nonchè di locuzioni quali “considerare l’ipotesi”, è evidente che il rilievo non assumerebbe alcuna portata viziante, essendo attribuibile esclusivamente a uno stile espositivo, e non potendo quindi legittimare, nel chiaro, univoco e granitico contesto sostanziale e formale in cui si inserisce, incertezze nell’interpretazione delle determinazioni propositive assunte nella relazione”.
IL RUOLO DEL CDM E DEL MINISTRO CANCELLIERI – Il Tar del Lazio entra anche nel merito dell’ipotesi, avanzata dai ricorrenti, che la decisione dello scioglimento sia stata in qualche modo forzata dal Consiglio dei Ministri e dallo stesso Ministro dell’Interno Cancellieri. Anche in questo caso le considerazioni del Collegio sono chiarissime:
”le conclusioni della relazione prefettizia risultavano, anche alla luce delle valutazioni della commissione d’indagine, univocamente concludenti per la proposta di scioglimento dell’amministrazione comunale di Reggio Calabria ex art. 143 TUEL, e non abbisognavano quindi di essere ulteriormente rafforzate o integrate, come suggerito dai ricorrenti”.
Ed ancora: ”nella fattispecie non è rinvenibile alcuno scostamento tra la relazione della commissione di indagine, la relazione prefettizia e la proposta ministeriale, di talchè tutte le argomentazioni ricorsuali in esame vedono sfiorire il loro presupposto sostanziale, consistente nella prospettazione di una relazione prefettizia contraria allo scioglimento, o comunque sul punto ambigua, che come detto non vi è, i termini assoluti fatti propri dal descritto impianto teorico non meritano condivisione”.
I PUNTI CARDINE DELLO SCIOGLIMENTO – Ancora la sentenza del Tar richiama le motivazioni principali che hanno spinto il Consiglio dei Ministri ad ordinare lo scioglimento del Comune, ed entrando nel merito, successivamente, le difende una per una:
– il già menzionato arresto di un consigliere comunale, accusato di appartenere ad associazione per delinquere di tipo mafioso riconducibile ad una delle locali cosche con il precipuo compito, evidenziato dalla magistratura, di porsi, all’interno dell’amministrazione comunale, come referente per la soluzione di problemi e il soddisfacimento di bisogni collettivi, utilizzati poi strumentalmente dalla ‘ndrangheta per accrescere il proprio consenso sul territorio;
– l’emersione nel corso di un processo contro membri di una delle cosche del reggino della circostanza che un consigliere di maggioranza, presidente del consiglio comunale, già assessore nella precedente consiliatura, avesse partecipato alle esequie funebri di un noto esponente della ‘ndrangheta, e ciò nonostante il questore p.t. avesse vietato con apposita ordinanza il trasporto della salma in forma pubblica e solenne. Secondo quanto riferito da due pentiti in sede di udienze dibattimentali, il suddetto amministratore era stato appoggiato elettoralmente già a partire dalle consultazioni amministrative del 2007 dalla cosca di appartenenza il cui boss era il succitato defunto. La moglie dell’amministratore, nipote di un affiliato alla ‘ndrangheta, risulta aver prestato attività lavorativa per la figlia di un boss appartenente alla medesima cosca, rimasto ucciso in un agguato mafioso;
– l’emersione, nel corso di altro procedimento penale, di rapporti di frequentazione tra un consigliere comunale in carica e un soggetto vicino alla locale cosca collegato con un dipendente comunale. Tali rapporti sono risultati finalizzati a promuovere, da parte dell’ente che gestisce l’edilizia popolare, indebiti interventi in favore degli occupanti di alloggi popolari;
– l’emersione nei confronti di alcuni amministratori di situazioni non traducibili in addebiti personali, ma tali da rendere plausibile l’ipotesi di una loro soggezione alla criminalità organizzata, anche quando il valore indiziario degli elementi raccolti non si è risolto nell’avvio dell’azione penale o nell’adozione di misure individuali di prevenzione;
– la circostanza che negli anni fra il 2007 e il 2010 lo studio commerciale riconducibile al sindaco avesse effettuato attività di consulenza fiscale – tributaria a favore della società mista alla quale il Comune, in forza di un contratto di servizio stipulato il 28 febbraio 2005, aveva affidato la manutenzione e la gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell’ente. Tale società, di cui il Comune detiene il 51% del capitale sociale, è risultata fortemente condizionata dalla criminalità organizzata, tanto da essere sciolta e posta in liquidazione a seguito dell’emissione nel giugno 2012 di un’interdittiva antimafia nei confronti del socio privato della municipalizzata (non sospesa dall’adito g.a., che rilevava “l’ampiezza e gravità del quadro risultante dagli accertamenti riferiti nella relazione della Prefettura del 3 settembre 2012”). Si ritiene al riguardo emblematico che l’amministrazione comunale abbia atteso l’emissione dell’interdittiva per procedere allo scioglimento della società mista, nonostante già nel corso del 2011 alcune indagini giudiziarie, che avevano anche portato all’arresto dell’ex direttore operativo della società, poi condannato in primo grado alla pena di 16 anni di reclusione, avessero fatto emergere fortissimi segnali di infiltrazione. Si segnala anche che il sindaco è stato fino al 2002 sindaco effettivo di una società il cui socio, quasi totalitario, è risultato essere contitolare di un’ulteriore società che detiene una significativa partecipazione azionaria nella società mista in parola. Il citato socio è risultato altresì possedere una partecipazione in un’ulteriore società, che annovera, fra gli altri soci: il padre di un assessore dimessosi a cagione dell’arresto della madre della compagna con l’accusa di favoreggiamento della latitanza di un noto esponente mafioso; il padre del presidente del consiglio di amministrazione della società municipalizzata; un soggetto, il cui fratello ricopre l’incarico di stretto collaboratore del sindaco e il cui coniuge ha svolto attività professionale per conto di altra società municipalizzata che gestisce il settore della raccolta dei rifiuti e che annovera fra i propri fornitori diverse imprese direttamente riconducibili al nucleo familiare di un boss mafioso nonché numerosi dipendenti con precedenti penali, pregiudizi di polizia, frequentazioni o vincoli familiari con ambienti controindicati;
– i vincoli parentali di tre consiglieri con persone contigue alle cosche o gravate da vicende penali per associazione di tipo mafioso e le frequentazioni di un altro consigliere con un affiliato alla criminalità organizzata reggina. Si sottolinea come tali elementi depongano per l’esistenza di un substrato di cointeressenze tra amministratori e criminalità, foriero di possibili interferenze o condizionamenti della volontà dell’ente;
– la circostanza che un cospicuo numero di dipendenti comunali, di cui alcuni impiegati in uffici di diretta collaborazione del sindaco, sia legato da vincoli parentali o frequentazioni con elementi della criminalità organizzata, ovvero sia gravato da precedenti e pregiudizi di polizia per reati di natura associativa;
– le anomalie rilevate nell’assetto organizzativo del Comune alla luce della previsione di regolamento che affidava al sindaco, su proposta del competente assessore, l’attribuzione di incarichi di responsabilità ai dipendenti comunali, in contrasto con l’art. 107 TUEL che riserva tali compiti ai dirigenti, previsione che, ancorchè censurata dal Ministero dell’interno, non venne modificata dalla precedente amministrazione, ed è stata oggetto di una delibera di modifica della giunta in carica solo a distanza di tempo, e mantenendo, comunque, a carico del personale dirigente un obbligo di consultazione preventiva, sebbene non vincolante, del potere politico. Si sottolinea come tale previsione comporti, di fatto, un’interferenza nelle competenze della struttura amministrativa che si pone in contrasto con la legislazione di settore.
FATTI STORICAMENTE ACCERTATI E QUINDI CONCRETI – Il Tar del Lazio ritiene che le condizioni che hanno condotto alla decisione dello scioglimento da parte del Consiglio dei Ministri siano oggettive ed incontrovertibili. Nella sentenza si parla di ”condizionamento ed ingerenza nella gestione dell’ente comunale”:
la proposta ministeriale abbia dato logicamente e adeguatamente conto di fatti storicamente verificatisi e accertati e quindi concreti, che sono stati correttamente ritenuti espressivi di situazioni di condizionamento e di ingerenza nella gestione dell’ente comunale nonché rilevanti in quanto generativi di un’azione amministrativa inadeguata a garantire gli interessi della collettività.
Si tratta di un variegato e complesso contesto probatorio che si connota per congruenza, concretezza e conducenza, facendo ricavare un vivido quadro dell’influenza esercitata dalla criminalità organizzata sugli organi elettivi del Comune di cui trattasi, con conseguente grave pregiudizio alla capacità di gestione e di funzionamento dell’ente comunale, assoggettata alle scelte delle locali consorterie criminali. Tale contesto, secondo la giurisprudenza già sopra citata, mal si presta a essere attaccato in ogni singolo rilievo, come tenta di fare parte ricorrente.
IL QUADRO TEMPORALE – Ed infine rispetto a quanto sostenuto dai ricorrenti circa il lasso temporale ridotto entro il quale l’amministrazione (in carica da appena un anno all’atto dello scioglimento) abbia potuto perpetrare le condizioni che hanno condotto allo scioglimento il Tar ritiene che sia una condizione addirittura aggravante:
Neanche assume rilievo che la commissione di accesso sia stata nominata e abbia iniziato a operare non molto tempo dopo l’insediamento dei nuovi organi elettivi: tale elemento è anzi suscettibile di aggravare nei confronti di questi ultimi il peso degli addebiti, il cui numero e varietà si dimostra ancor più rilevante in rapporto al periodo in cui gli amministratori sono stati in carica.




