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Calabria, legge elettorale: dal semplice ricorso della Ferro alla Consulta

20 Ottobre 2016
in CALABRIA, In evidenza
Tempo di lettura: 4 minuti
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Era tanto attesa la decisione della Corte Costituzionale di oggi sulla legge elettorale calabrese che alla fine…alla fine non è arrivata (leggi). La Consulta non ha affatto deciso, almeno per il momento, sulla legittimità costituzionale della legge elettorale calabrese “partorita” in regime di prorogatio dall’amministrazione di Giuseppe Scopelliti, in verità dopo le sue dimissioni, e in tutta fretta, dal Consiglio regionale nell’ormai lontano 2014. Ebbene se quella legge dovesse essere dichiarata incostituzionale tra un mese o poco più, la Consulta potrebbe tout court decidere di mandare tutti i calabresi alle urne di nuovo. Potrebbe…il condizionale è d’obbligo. Sì, perché potrebbe anche decidere solo sul caso Wanda Ferro, stabilendo che il vicecoordinatore regionale di Forza Italia debba entrare in Consiglio, o lasciare le cose inalterate. Oggi la Corte ha semplicemente dichiarato inammissibile il ricorso che era stato inserito in via incidentale, intentato dalla Democrazia cristiana, che chiedeva l’annullamento della consultazione e il ritorno alle urne. Questa però è la vicenda odierna.

Come si è finiti sul tavolo della Corte Costituzionale?

Ad onor del vero qualche sospetto di un legge che fosse contraria ai dettami della Carta Costituzionale era venuta al Consiglio dei ministri che ci aveva provato a dire, per poi fare retro marche, che probabilmente qualcosa non era proprio al suo posto, ma passata quella fase le elezioni erano andate lisce fino a quando una Wanda Ferro, esclusa dal Consiglio regionale, proprio per quella legge ha fatto ricorso al Tar. Ecco uno dei tanti vulnus della legge: esclude, a meno che non sia candidato tra i consiglieri (cosa che all’epoca né Oliverio, né Wanda Ferro fecero, solo Nuccio Cantelmi ci pensò), dagli scranni in Consiglio il secondo candidato alla presidenza con più voti. Materia già contesa in Calabria nel 2005 quando i candidati erano Agazio Loiero e Sergio Abramo. In quel caso, però, Abramo riuscì a spuntarla e a diventare il capogruppo di opposizione. Wanda Ferro, invece si vede scavalcare da Giuseppe Mangialavori e Giuseppe Morrone.

La Ferro chiama in ballo tutti: Regione, Consiglio, i vari uffici centrali territoriali, Giuseppe Mangialavori e Giuseppe Morrone e chiede l’annullamento di tutti gli atti che non hanno “provveduto a proclamarla eletta alla carica di consigliere regionale” e la correzione dei risultati elettorali che le consentirebbe di prendere il posto dell’ultimo degli eletti quale consigliere regionale. Le parti chiedono semplicemente il rigetto del ricorso. Il Tar, però non decide nel merito. No. Il Tar va oltre ogni aspettativa, persino quella delle parti. A nessuno di loro, infatti, nemmeno agli avvocati in verità, a voler essere buoni, è balenato in mente di eccepire, chiedere l’intervento sull’argomento della Corte Costituzionale. Ci ha pensato il Tar, d’ufficio (leggi).

L’eccezione di “incostituzionalità” del Tar

L’eccezione di illegittimità costituzionale del Tar puntava proprio contro il vecchio Consgilio regionale, quello in regime di prorogatio che ha approvato la legge elettorale. Il Collegio ha fatto nella sua eccezione, la ricostruzione dei fatti, dei luoghi, dei tempi e delle violazioni di norme relativamente a quella legge eccependo l’illegittimità costituzionale della norma non in relazione alla legge menzionata dalla ricorrente, Wanda Ferro, ma in relazione ad altre norme, l’art 123 della Costituzione e l’art 3 della “Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” che integra un’altra norma costituzionale, l’articolo 117. Tutte norme che stabiliscono come il Consiglio regionale non fosse legittimato a promulgare una legge di siffatta portata. Ricostruisce il Tar, dopo le dimissioni di Peppe Scopelliti “a seguito di una condanna penale” avvenute il 29 aprile del 2014, il Consgilio era in regime di prorogatio. Quindi il Consiglio rimaneva in carica per evitare che la regione fosse priva di un organo governativo in caso di estrema necessità e urgenza. Necessità e urgenza, per il Tar sono le parole chiave. Proprio la Costituzione prevede all’articolo 126 che le dimissioni del presidente della Giunta comportino le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Ne consegue l’ormai famoso regime di prorogatio con limitazione delle funzioni del Consiglio agli atti necessari e urgenti. il fulcro della questio è se rientri in questi atti scrivere una nuova legge elettorale o meno. Secondo il Tar no. I motivi sono tanti. Il Primo è la possibilità di agevolare la propria forza politica nelle imminenti elezioni influenzando l’elettorato con una captatio benevolentiae, e poi lo stabilisce Strasburgo. La Corte europea dei diritti dell’uomo scrive che “se uno Stato modifica le regole elettorali fondamentali alla viglia di uno scrutinio, rischia di scalfire il rispetto del pubblico per le garanzie che si presume assicurino le elezioni o la sua fiducia nella loro esistenza”, ma c’è di più, la norma cui fa riferimento il Collegio stabilisce espressamente che “gli elementi fondamentali del diritto elettorale, e in particolare il sistema elettorale propriamente detto, la composizione delle commissioni elettorali e la suddivisione in seggi elettorali delle circoscrizioni non dovrebbero poter essere modificate entro l’anno che precede le elezioni, o dovrebbero essere trattate a livello costituzionale o a livello superiore a quello della legge ordinaria”. La norma “sospettata di incostituzionalità – ha scritto il Tar al riguardo nel 2015 – è stata adottate circa due mesi prima della consultazione elettorale da un organo elettivo in prorogatio”.

Tags: Corte Costituzionaledecisioneillegittimità costituzionalelegge elettoralericorso al TarWanda Ferro
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