La Confartigianato di Reggio Calabria informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 109/2012 che recepisce la normativa
comunitaria in materia di sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano extracomunitari il cui soggiorno è irregolare.
Il decreto legislativo entrerà in vigore il 09 agosto 2012.
Il decreto inserisce le disposizioni attuative della Direttiva 2009/52/CE nell’impianto normativo vigente in materia di immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998), rafforzando, in primo luogo, le misure sanzionatorie a carico dei datori di lavoro che abbiano violato il divieto di assunzione di lavoratori irregolari.
Il divieto introdotto dalla normativa comunitaria, infatti, è già previsto dal T.U. Immigrazione (art. 22, comma 12), che sanziona il datore di lavoro che impiega lavoratori extracomunitari il cui soggiorno è irregolare con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di euro 5.000 per ogni lavoratore impiegato.
A tale impianto si aggiungono le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi retributivi e contributivi, nonché l’espulsione del lavoratore.
Il decreto legislativo in oggetto, pertanto, prevede delle ipotesi aggravanti, con aumento delle pene da un terzo alla metà, nei casi in cui i lavoratori occupati:
-sono più di tre
-sono minori in età non lavorativa
-sono in una situazione di particolare sfruttamento
Nelle ipotesi di particolare sfruttamento, inoltre, il provvedimento legislativo introduce la possibilità di rilasciare, su proposta o con il parere favorevole della Procura, un permesso
di soggiorno per motivi umanitari allo straniero che abbia presentato denuncia nei confronti del datore di lavoro e che collabori nel relativo procedimento penale. Tale permesso ha durata semestrale e può essere rinnovato per un anno o per il maggiore periodo necessario per l definizione del procedimento penale.
Le ipotesi di particolare sfruttamento sono quelle di cui all’art. 603bis del codice penale: norma che sanziona il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Il decreto legislativo, infine, prevede all’art. 5 una fase transitoria entro la quale i datori di lavoro interessati possono volontariamente adeguarsi alle norme di legge ed evitare così le sanzioni più gravi, dichiarando entro un termine certo per il rapporto di lavoro irregolare.
Un successivo decreto interministeriale (Interno, Lavoro, Cooperazione, Economia e Finanze) da adottarsi entro il 29 agosto p.v. (20 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento legislativo), fisserà le modalità con le quali dovranno essere effettuate le dichiarazioni di emersione.
Il particolare, la dichiarazione di emersione potrà essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 dai datori di lavoro italiani, comunitari o extracomunitari titolari di carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) che, all’entrata in vigore del decreto legislativo, occupano da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione, lavoratori stranieri irregolari.
Il rapporto di lavoro, pertanto, deve essere iniziato almeno tre mesi prima dall’entrata in vigore del decreto legislativo.
Il rapporto di lavoro oggetto di emersione deve essere a tempo pieno, con l’eccezione di lavoratori domestici, per i quali è ammesso anche un contratto di lavoro part-time di almeno 20 ore settimanali (cfr. at. 30bis, comma 3, lett. c) del D.P.R. n. 394/1999).
I lavoratori stranieri, tuttavia, dovranno dimostrare , attraverso “documentazione proveniente da organismi pubblici”, di essere presenti in Italia in modo ininterrotto almeno dal 31 dicembre 2011.
Ai fini della regolarizzazione dei lavoratori “in nero”, il datore di lavoro è tenuto a versare, prima di presentare la dichiarazione, e secondo le modalità previste dal decreto interministeriale di cui sopra, un contributo forfettario di € 1.000 per ciascun lavoratore.
Al momento della stipula del contratto di soggiorno, inoltre, il datore di lavoro è tenuto a documentare l’avvenuto pagamento di quanto dovuto in materia retributiva, contributiva e fiscale, con riferimento ad una durata minima del rapporto di sei mesi o alla maggiore durata effettiva: anche in questo caso le modalità di versamento delle somme saranno definite con decreto interministeriale.
Il decreto, inoltre, stabilisce che, in mancanza di motivi ostativi, lo Sportello Unico convoca il datore di lavoro ed il lavoratore per la stipula del contratto di soggiorno, contestualmente alla quale il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’Impiego o all’INPS, in caso di rapporto di lavoro domestico.
Nel rinviare a tempestive comunicazioni e aggiornamenti in merito, si porgono cordiali saluti.
La Segreteria Provinciale




