L’ex pm antimafia Alberto Cisterna, numero due della Direzione nazionale antimafia quando era guidata da Pietro Grasso prima che fosse eletto presidente del Senato, non può essere “demansionato” nonostante la conferma, da parte della Cassazione, della sanzione della censura inflittagli dal Csm per non aver informato il suo capo, né alcun altro del suo ufficio, di intrattenere «continuativi contatti» con Luciano Lo Giudice, figlio e fratello di esponenti di spicco dell’omonima costa calabrese e a sua volta coinvolto in indagini sulla ‘ndrangheta. Lo sottolinea la stessa Suprema Corte nel verdetto 24825 delle Sezioni Unite civili.
Con questa decisione, infatti, gli ermellini pur confermando la responsabilità disciplinare di Cisterna – dal 2004 al settembre 2009 era incaricato delle funzioni di collegamento investigativo con i magistrati della Dda di Reggio Calabria per poi essere nominato procuratore aggiunto della Dna – rilevano che il magistrato non può essere “punito” in via definitiva con la perdita delle funzioni direttive o semidirettive prima espletate in aggiunta al trasferimento d’ufficio che lo ha destinato a Tivoli, come giudice. Il “demansionamento”, in questo caso, sottolineano gli ermellini, è una sanzione «normativamente non prevista» e dunque, la perdita delle funzioni sarebbe illegittima se protratta in via definitiva e non solo nella fase cautelare. Ora, in accoglimento di uno solo dei dieci motivi di ricorso presentati dalla difesa di Cisterna in Cassazione, il Consiglio superiore della magistratura dovrà restituire all’ex pm antimafia le funzioni “perdute”. (ANSA)






