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Lo stop alla carriera politica di Scopelliti imposto dalla legge ‘Severino’

27 Marzo 2014
in Primo piano girevole
Tempo di lettura: 2 minuti
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scopellitigiuseppe29lug

Al di là del dato strettamente politico la principale e immediata conseguenza della pesantissima condanna riportata dal Presidente

della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, sta proprio nel quadro amministrativo. Ai sensi della legge “Severino” (la stessa che ha fatto capitolare Berlusconi), infatti, la corsa politica di Scopelliti si chiude qui, almeno per il momento.

E’, infatti, l’art. 8 comma 1 della norma che chiude i giochi recitando testualmente: “Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all’articolo 7, comma 1: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 1, lettera a), b), e c)…“

E l’articolo 7 richiamato riporta: “Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unita’ sanitarie locali: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, nonche’, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale…”.

Dunque, sul piano amministrativo e normativo (non politico) Scopelliti sarà sospeso e al suo posto governerà un vicepresidente.

Ma quali sono le dinamiche operative attraverso le quali si giungerà al compimento di tutto ciò?

E’ il comma 4 dell’articolo 8, ancora, a chiarire anche questo aspetto: “A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne da’ immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell’interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento e’ notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l’adozione dei conseguenti adempimenti di legge.”

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