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Il tempio dei Diritti umani compie 60 anni

10 Dicembre 2008
in Storie
Tempo di lettura: 8 minuti
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di Anna Foti  -“La dichiarazione è il vessillo di tutti coloro che sono vittime di persecuzione e abusi di ogni genere. E’ la sintesi dei principi etici e delle civiltà del nostro tempo e, in quanto tale, si eleva come un monumento perenne che domina le Costituzioni nazionali….Ora possediamo una leva capace di sollevare a alleviare il peso dell’oppressione e dell’iniquità: impariamo ad servircene!. La dichiarazione impegna la responsabilità delle nazioni e degli individui, uno per uno”

Renè Cassin, uno dei padri della Dichiarazione

Fu proprio René Cassin, uno dei padri del documento, a paragonare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata dall’Assemblea Generale della Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, ad un tempio in cui ogni sua parte trova una sua precisa collocazione e ogni componente è fondamentale per l’equilibrio e la stabilità dell’intera struttura. I Dritti in essa enunciati, infatti, universali e interdipendenti, garantiscono la realizzazione in pienezza della persona e pertanto necessitano di un riconoscimento che sia concreto in ogni loro espressione. Un’aspirazione e un’esigenza che rimangono vive e attuali, ancora dopo 60 anni.

Il preambolo collega il mancato rispetto dei diritti umani agli “atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità” con chiaro riferimento agli orrori della Seconda Guerra Mondiale e indica il rispetto di tali diritti, fissati in una concezione comune ” ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le nazioni”, come unica via per un futuro di pace e di libertà. Per questo motivo il preambolo costituisce la piazza su cui è stato costruito il tempio e i singoli articoli rappresentano le colonne portanti, quali le libertà civili, politiche, sociali, economici e culturali. “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”, a questo enunciato è affidata la base di questo tempio, mentre il frontone è costituito dal diritto ad un ordine internazionale. Parlare di Diritti Umani oggi, con le guerre che imperversano, le impunità e le discriminazioni ancora trame del tessuto sociale di Stati di indiscusso elevato grado di democrazia, forse richiede una riflessione complessa. Amnesty International, che fin dalla sua fondazione nel 1961, ha riconosciuto in esso il documento ispiratore della propria azione di sensibilizzazione, denuncia, e sostegno alle vittime, ha evidenziato come il suo contenuto sia largamente disatteso nel mondo, definendo i principi in essa contenuti delle “promesse infrante”. Qualcuno accusa il documento del 1948 di un universalismo banale e ormai, nell’epoca del relativismo culturale e della globalizzazione di diritti e bisogni, scaduto e anacronistico. Il suo fallimento sarebbe determinato dal fatto che la presunzione di Universalità ridurrebbe lo scenario impedendo l’integrazione dei diritti e l’inclusione di eventuali nuove categorie imposte dall’attualità. Rimane da chiedersi quale eventuale categoria potrebbe mai risultare non riconducibile alla dignità dell’uomo e in che misura potrebbe l’Universalità, che non è semplificazione o banalizzazione ma necessaria e sostanziale sottolineatura, risultare escludente di valori nuovi della persona. Il rischio è quello di costruire degli alibi per gli Stati la cui sfida non è quella di dare mera esecuzione ai contenuti della DUDU, ma di rivestire un ruolo attivo nel porre al centro delle sue politiche il rispetto della persona e la sua dignità. I diritti umani, infatti, rappresentano i presupposti della nostra epoca e gli esiti di quelle ormai passate. Essi chiedono di essere posti e dunque di entrare a pieno titolo nel Diritto Positivo non perché essi si acquisiscano con la nascita ma perché con la nascita stessa dell’individuo essi divengono riconoscibili. Una concezione di Diritto Naturale per il quale l’Universalità si traduce in quella trasversalità che declina il multiculturalismo e la territorialità allo scopo di garantire costantemente alla persona centralità, promozione e tutela. La moderna teoria del diritto propone di guardare ad esso e ai suoi tre caratteri incontroversi quali la socialità, l’umanità e la normatività. Dunque ciò che umano può divenire norma, senza che ciò sia limitante, e ciò che universale può essere tradotto in diritto positivo senza che ciò sia escludente.    

Fin dai tempi dei Romani, Ulpiano parlava di una tripartizione che poneva l’essere umano e i suoi valori innati (Ius Naturalis) alla base del concetto di diritto del popolo (Ius Gentium) e di regole di una città stato (Ius Civilis). Il Giusnaturalismo Medievale e Classico, improntato al concetto di diritto naturale come essenza universale e immutabile a cui ispirarsi per la convivenza tra popoli, affonda le proprie radici nella concezione di valori connessi all’essere umano, qualificandoli fondamentali, immutabili nel tempo e nello spazio e universalmente condivisi da tutti i popoli. Da tali valori era quindi necessario enucleare dei principi di comportamento per i singoli e per gli Stati. Ecco che il Diritto Naturale si pose come guida per le leggi degli Stati. Le regole che stavano alla base della convivenza e dell’organizzazione dovevano rispecchiare, rispettare e realizzare tali valori universali. A questo ha pensato il Diritto Positivo ossia quello che esprimeva e rappresentava una comunità e suoi individui e che da questi era percepito come diritto giusto o ingiusto, nella misura in cui si rendeva adeguato portavoce di quegli stessi valori. Il diritto ingiusto suona contraddittorio eppure in molti paesi esistono ancora oggi leggi che, per quanto vincolanti, non sono poi così giuste. Nel corso della sua evoluzione tale diritto naturale ha cercato determinatezza e contenuti attingendo dal mondo fisico, teologico, razionale, religioso. La matrice religiosa cristiana, che a lungo contraddistinse il diritto naturale, portò all’associazione della legge naturale alla legge divina (Sant’Agostino). Tale tendenza venne compromessa dalla riforma protestante del 1500 che ruppe gli equilibri fondati sulla concezione di diritto naturale come diritto di tutti i popoli cristiani, poiché una moltitudine di popoli, pur non professando la predominante religione cristiana, portava avanti le stesse istanze di libertà e uguaglianza. Abbondano nei secoli successivi nuove tentativi di dare                                    concretezza al diritto naturale, attraverso la matrice razionale e l’approccio al metodo scientifico che considera i diritti come tessuto della vita organizzata e associata e non più come nucleo a sé stante da cui attingere per formulare un diritto positivo giusto. Hobbes parla di natura istintiva e animalesca, dominata e regolata dalla legge, e Rousseau fa riferimento al contratto sociale come progetto di convivenza. Queste le premesse del Giusnaturalismo Moderno del 1600 di cui il massimo esponente fu Ugo Grozio secondo il quale il Diritto Naturale si innestava nel Diritto Positivo in termini di attribuzione dall’alto, quasi come una concessione di uno Stato al suo cittadino. Dunque l’umanità di ogni individuo avrebbe anche potuto essere negata dallo stesso Stato di appartenenza. Le successive tendenze verso il Costituzionalismo del 1900 delinearono un nuovo assetto in cui il Positivismo e il Diritto Naturale si incontrarono sul piano dei diritti innati, necessariamente traducibili nel diritto positivo. Tale  nuovo assetto porta con sé un nuovo modo di rapportasi a questi valori universali che ancora oggi si rivela l’unico modo realmente possibile. L’Umanità di ciascun individuo, la sua dignità non possono essere attribuite dall’alto, non costituiscono materia disponibile da parte di alcuno Stato. Esse possono solo essere riconosciuti dallo Stato all’individuo. La scala di valori si inverte poiché lo Stato non attribuisce dal nulla la dignità all’uomo ma ne prende solo atto e si impegna a preservarla, a promuoverla, a rispettarla pienamente e a garantirne il rispetto da parte di tutti gli altri. L’uomo è tale prima di essere cittadino, l’uomo è tale prima di tutto. Ecco come il diritto naturale  si traduce in una serie di diritti umani fondamentali. Ciascun ordinamento democratico deve porre il rispetto di questi come principio indefettibile dal quale discendono responsabilità precise per lo Stato e per i singoli cittadini.

 

I DIRITTI UMANI CONSACRATI NELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE  – I diritti connaturati all’uomo conquistano faticosamente un ruolo di primo piano negli ordinamenti nel corso del secolo scorso, solo dopo l’olocausto degli ebrei, le brutture della seconda guerra mondiale, le bombe atomiche. La riflessione sui diritti umani e sulle devastanti conseguenze scaturite da impunite e prolungate violazioni degli stessi hanno segnato la storia favorendo un successivo percorso che ha condotto alla fondazione, in occasione della Conferenza di San Francisco del 1945, dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e alla stipula della sua Carta promotrice di istanze comuni di pace, rinascita e prosperità. Ad essa, il 10 dicembre 1948, seguirono la firma a Parigi e l’approvazione da parte dell’Assemblea delle Nazioni Unite di un documento di elevata portata storica quale la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, recettivo delle varie istanze di riconoscimento e garanzie della dignità dell’essere umano. Questa l’ispirazione del documento in cui si consacra il passaggio dalle quattro libertà umane fondamentali individuate da Roosevelt nel 1941, ossia la libertà di parola e di espressione, la libertà di culto, la libertà dal bisogno e la libertà dalla paura, alla definizione dei diritti di libertà – libertà negative (libertà dallo Stato) e positive (libertà nello Stato) –  che riconoscono rispettivamente all’individuo una dimensione di autodeterminazione rispetto allo Stato (diritti civili) e all’interno delle pubbliche istituzioni (diritti politici). Le libertà negative quindi invitano lo Stato ad un impegno di garanzia e rispetto, limitandone i poteri di invadenza e ingerenza, le libertà positive, invece, favoriscono il cittadino nella sua realizzazione e nel conseguimento di una posizione. Tale posizione dell’individuo nella società si definisce in modo compiuto con il riconoscimento dei diritti economici, sociali e culturali. Vi sono poi i diritti di terza (diritti di solidarietà) e di quarta generazione quali l’ambiente sano e vivibile, la pace, lo sviluppo, l’autodeterminazione di un popolo. Tale suddivisioni in generazioni non rappresenta una scala di valori, poiché ogni singolo diritto è fondamentale, nessuno superfluo e ciascuno di essi si pone nei confronti degli altri in un  rapporto di assoluta interdipendenza. Un corpo di valori nel loro complesso indivisibili, frutto di un compromesso storico significativo tra il blocco di paesi democratici promotori del riconoscimento dei diritti politici e civili e quello dei paesi socialisti promotori dei diritti sociali ed economici, tale documento raccoglie ed enuncia una serie di principi universali e interdipendenti.

 

 

DUDU: ATTO DI NASCITA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI

 

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, da un punto di vista meramente formale, non è vincolante poiché rappresenta una enunciazione di principi dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite rivolta all’attenzione di tutti gli Stati. “La Dichiarazione impegna le responsabilità delle nazioni e degli individui, uno per uno” – disse Renè Cassin uno dei padri di questo documento. Essa non è un documento astratto, poiché i diritti in essa espressi riguardano la vita quotidiana di ciascuno. Tuttavia ciò che ha realmente vincolato gli Stati all’osservanza dei suoi precetti sono state le Convenzioni successive sottoscritte dagli stessi. Solo due anni dopo, la Convenzione Europea Dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali viene adottata dal Consiglio d’Europa del 1950. Essa rappresenta la prima tra le fonti internazionali in materia di diritto dei diritti umani insieme alla Carta Sociale europea dedicata ai diritti economici e sociali, alla Convenzione Europea per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti del 1987, anch’esse adottate dal Consiglio d’Europa. Tra le suddette fonti rientrano anche gli accordi vincolanti adottati dalle Nazioni Unite come la Convenzione Internazionale per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 1948, i Patti Internazionali relativi ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali del 1966, la Convenzione Internazionale sullo status dei rifugiati del 1951, la Convenzione Internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1969, la Convezione Internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 1981, la Convenzione Internazionale contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti del 1984, la Convenzione Internazionale sui diritti del fanciullo del 1989.   Queste le fonti di diritto internazionale, ossia il corpus vincolante di norme che impegnano gli Stati sottoscrittori al loro rispetto e alla loro tutela. Ad integrazione del testo della Convenzione sono seguiti nel tempo altri documenti – i cosiddetti Protocolli Integrativi – vincolanti per i paesi aderenti alla Cedu. Citiamo il protocollo addizionale del 1954 che ha disposto la tutela della proprietà, dell’istruzione, del voto, il protocollo n. 4 del 1968 che ha disposto la tutela della libertà di circolazione, il divieto di detenzione per debiti, di espulsione di cittadini e di espulsione collettiva di stranieri (unica disposizione riconducibile al mancato riconoscimento del diritto di asilo), il protocollo n. 6 del 1985 sull’abolizione della pena di morte, il protocollo n. 7 del 1988 che ha previsto garanzie procedurali per cittadini e stranieri, il protocollo n. 11 del 1998 che ha istituito la Corte Europea dei Diritti dell’uomo in seduta permanente e il protocollo n.12 firmato nel 2000 ha vietato espressamente ogni forma di discriminazione.

 

 

* Un estratto di questo articolo è stato pubblicato su “Lettere Meridiane”, rivista letteraria curata dalla casa editrice “Città del Sole”

 

 

 

 

 

 

 

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