Il Comune di Reggio Calabria ha fatto «buon governo dei principi euro-unitari che impongono alla P.A. l’obbligo di disapplicare l’art. 181 co. 4 bis D.L. n. 34/2020 (conv. in L. n. 77/2020) in quanto contrastante con una normativa comunitaria “self-executing” (art. 12 della Direttiva n. 106/2003 cd. “Bolkestein”), la cui efficacia si estende per analogia anche alle concessioni di aree demaniali destinate al commercio pubblico». Con queste motivazioni il Tar di Reggio Calabria ha rigettato, in sede cautelare, il ricorso dell’Ana-Ugl Calabria e di un commerciante del settore ambulanti contro la determina dirigenziale n. 7107 del 29 dicembre 2023 adottata dal dirigente del Settore Sviluppo economico del Comune di Reggio Calabria e riguardante la proroga della validità delle concessioni per il commercio su posteggio in aree pubbliche, in scadenza al 31 dicembre 2020.
L’Ana-Ugl ed il commerciante lamentavano la mancata applicazione del D. L. 34/2020 nella parte in cui la stessa prevedeva un rinnovo per dodici anni (fino al 2032) delle concessioni di posteggio dedicate al commercio su aree pubbliche.
Secondo il Tar, tale ricorso, all’esito di un primo esame effettuato in sede cautelare, risulta infondato, avendo fatto il Comune di Reggio Calabria «buon governo dei principi euro-unitari» che impongono alla P.A. l’obbligo di disapplicare il D. L. 34/2020 in quanto contrastante con la direttiva cd. “Bolkestein”, la cui efficacia si estende, per analogia, anche alle aree demaniali destinate al commercio pubblico. Secondo i giudici amministrativi, la determina dirigenziale del Comune di Reggio Calabria «sembra peraltro armonizzarsi con la disposizione contenuta nell’art. 11 comma 6 L. n. 214/2023 a tenore della quale “Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l’eventuale maggiore durata prevista”.
A giudizio del Tar, inoltre, la posizione del commerciante ricorrente «non sembra pregiudicata in modo irreparabile» dalla determina dirigenziale, «non essendo ancora stato pubblicato l’avviso di indizione della procedura selettiva alla quale tutti i concessionari potranno partecipare e perdurando, nel frattempo, l’efficacia delle concessioni sulle aree demaniali attualmente in essere».
«La pronuncia del Tar – dichiara l’assessore alla Città produttiva, Marisa Lanucara – conferma la correttezza dell’operato dell’Amministrazione comunale, che già aveva recepito in toto la legge concorrenza 214/2023, e consente di mettere un primo punto fermo per avviare una sempre più proficua collaborazione con le organizzazioni datoriali al fine di procedere insieme e in modo spedito al riordino dei mercati. Uno degli obiettivi di questa Amministrazione, infatti, è una lotta seria e concreta all’abusivismo, tutelando coloro che operano nel rispetto della legge».