Di seguito le parti saliente della nuova ordinanza con cui Jole Santelli ha prediposto misure restrittive finalizzate a contenere il contagio da coronavirus. Il focolaio emerso è quello di Messignadi, frazione di Oppido Mamertina in provincia di Reggio Calabria.
Coronavirus Calabria: 13 casi a Messignadi
In data 29 agosto 2020, successivamente alla trasmissione dei dati per il bollettino giornaliero
regionale, il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha
comunicato che, nel Comune di Oppido Mamertina ed in particolare nella frazione di Messignadi,
nel corso dell’attività di contact tracing sono stati già individuati 13 soggetti positivi a SARS-CoV2/COVID-19 tutti ivi residenti, alcuni dei quali già sintomatici;
-il focolaio rappresenta un potenziale pericolo per l’ulteriore diffusione del virus, atteso che i soggetti
positivi avrebbero avuto numerosi contatti stretti con i familiari e la popolazione del luogo, per i
quali il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP ha in atto ulteriori accertamenti, ma che già fanno
registrare una incidenza superiore a 10 casi confermati per mille abitanti e una percentuale di test
positivi sul totale dei test effettuati tra i contatti, prossima al 30%;
-la situazione epidemiologica, legata al cosiddetto focolaio, può peggiorare rapidamente, dando
luogo ad altri focolai, non diversamente contenibili;
Coronavirus Calabria: le nuove misure
RITENUTO NECESSARIO- onde evitare l’ulteriore diffusione del contagio, sia all’interno che al difuori dell’area
summenzionata, adottare provvedimenti limitativi nella frazione di Messignadi del Comune di
Oppido Mamertina (RC);
-disporre, in detta area, il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti,
riducendo drasticamente ogni possibilità̀ di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni
spostamento, nonché il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita
dal territorio individuato, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei
controlli e nell’assistenza e nelle attività̀ riguardanti l’emergenza, e per le forze dell’Ordine, Forze di
Polizia, Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al
contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto, dei servizi pubblici
essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività;
-consentire unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali, per come elencati in allegato 1 alla
presente Ordinanza, in linea con quanto già approvato con l’Ordinanza n. 29/2020, relativo alle
misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come “zona rossa”, nei quali l’andamento
epidemico aveva avuto una particolare evoluzione;
-disporre altresì la sospensione di tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle
ritenute “essenziali”, se presenti nell’area individuata, secondo quanto già previsto dalle disposizioni
nazionali e regionali in tema di lockdown;
-potenziare l’attività di individuazione di eventuali altri soggetti positivi e, al contempo, valutare la
reale incidenza della patologia nell’ambito dell’area di attuale diffusione del contagio, ferma
restando l’opportunità di adottare ulteriori prescrizioni;
-ribadire la necessità, per tutte le persone presenti sul territorio interessato, di mantenere
comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti
e dell’uso di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio;
ORDINA
per quanto riportato in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio
di diffusione del virus già vigenti, nel territorio della frazione di Messignadi, del Comune di Oppido
Mamertina (RC) con decorrenza dalle ore 00,01 del 30 agosto 2020, sono adottate le seguenti
misure:
1. E’ disposto il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo
drasticamente ogni possibilità̀ di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento.
2. E’ disposto il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal
territorio individuato per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei
controlli e nell’assistenza e nelle attività̀ riguardanti l’emergenza, per le forze dell’Ordine,
Forze di Polizia, Forze Armate e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le
esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto,
dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività.
3. Sono consentiti unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali, per come elencati in allegato 1
alla presente Ordinanza, in linea con quanto già approvato con l’Ordinanza n. 29/2020, relativo
alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come “zona rossa”, nei quali
l’andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione.
4. Sono sospese tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute
“essenziali”, se presenti nell’area individuata, secondo quanto già previsto dalle disposizioni
nazionali e regionali in tema di lockdown.
5. Gli esercenti le attività consentite sul territorio interessato, ai sensi della presente Ordinanza, e
quelle strettamente strumentali alle stesse, che debbano spostarsi dal territorio individuato come
zona rossa, in entrata e in uscita, dovranno dimostrare alle Autorità Competenti che detto
spostamento è strettamente indispensabile e non differibile. Tutte le attività consentite e
indifferibili, devono sempre essere svolte con l’utilizzo delle precauzioni di distanziamento
previste, le misure igieniche indicate e con l’utilizzo dei dispositivi di protezione.
6. E’ disposto il potenziamento dell’attività di individuazione di eventuali altri soggetti positivi e,
al contempo, di valutare la reale incidenza della patologia nell’ambito dell’area di attuale
diffusione del contagio, ferma restando l’opportunità di adottare ulteriori prescrizioni.
7. E’ ribadita la necessità per tutte le persone presenti sul territorio interessato di mantenere
comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di
assembramenti e dell’uso di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili
fonti di contagio. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine
monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire
una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e
aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati
dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti
con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i
soggetti che interagiscono con i predetti.
8. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico e agli esiti del contact tracing, le misure
indicate potranno essere rimodulate.
9. Resta fermo il divieto di spostamento alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento
domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria, in quanto risultate positive al SARSCoV-2/COVID-19, ovvero alla quarantena domiciliare precauzionale. Il divieto vige anche per
i soggetti con infezione respiratoria in atto e con febbre (temperatura maggiore di 37,5° C), i
quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico
curante.
10. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le
violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di
cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Nei casi in cui la violazione sia
commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa
accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
11. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più
grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione
o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale
Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus è punita ai sensi dell’articolo 260
del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato
dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio
2020, n. 35.
12. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma
3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione,
nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto
previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e
ss.mm.ii..
Restano vigenti altresì le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione
emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, con preventiva comunicazione, viene
trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute ed inviata altresì al
Prefetto di Reggio Calabria, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, al Sindaco di
Oppido Mamertina.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
AmministrativoRegionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale
della Giunta della Regione.