“L’applicazione delle misure contenitive di cui all’art. 3 del Dpcmrisulta coerente con i dati forniti dalla Regione Calabria ed appare il frutto della applicazione oggettiva di parametri predeterminati”.
È una delle motivazioni con le quali il Tar del Lazio ha confermato anche in sede collegiale cautelare la legittimità della decisione di inserire la Calabria tra le “zone rosse” italiane. I giudici hanno ritenuto che “il ricorso non presenta sufficienti elementi di favorevole apprezzamento” alla stregua di una serie di specifiche considerazioni. Alla fine, per il Tar “appaiono sussistere i presupposti per l’applicazione alla Regione Calabria delle misure restrittive in ragione della presenza di un indice Rt superiore a 1,5 e con livello di rischio alto’”.
“La classificazione a rischio ‘alto’ della regione Calabria non è dipesa da valutazioni discrezionali del Ministero ma dall’applicazione di parametri predefiniti, e in particolare di quelli da cui si desumeva la presenza nella Regione di criticità dei servizi sanitari territoriali’”, spiegano i giudici. Secondo i giudici amministrativi, quindi “l’applicazione alla delle misure contenitive di cui all’art. 3 del DPCM risulta coerente con i dati forniti dalla Regione Calabria ed appare il frutto della applicazione oggettiva di parametri predeterminati”; e la domanda cautelare proposta “è anche sfornita del prescritto requisito del pregiudizio di un danno grave e irreparabile, tenuto conto che l’ordinanza impugnata cesserà di produrre i suoi effetti il prossimo 21 novembre”.