Per gli immobili preesistenti all’8 ottobre 2005 (e cioè per gli immobili costruiti o radicalmente ristrutturati in base a titolo richiesto entro tale data), l’obbligo di dotazione dell’attestato di certificazione energetica previsto dalla normativa sul risparmio energetico, sorge solo in caso di compravendita (o di altro tipo di trasferimento a titolo oneroso) e non anche in caso di locazione. Con riferimento a qualunque tipo di contratto di locazione, infatti, tale certificazione deve essere messa a disposizione dell’inquilino (o a quest’ultimo consegnata) solo nel caso in cui l’intero immobile o le singole unità immobiliari siano “già dotati di attestato di certificazione energetica”, secondo le scadenze previste per le varie tipologie di immobili.E’ quanto è emerso dai lavori del convegno della Confedilizia in materia svoltosi a Piacenza, che hanno messo in luce altresì come tale precisazione – e salvo espresse deroghe di carattere regionale – sia valida sia nell’attuale periodo di applicazione dell’attestato di “qualificazione” energetica – previsto, in via transitoria, in assenza delle Linee guida nazionali, non ancora emanate – sia nel successivo periodo di applicazione, a regime, dell’attestato di “certificazione” energetica.