il Tar si abbatte su Spirlì e non è una sorpresa. Che il provvedimento del Presidente ff Spirlì e del suo settore dirigenziale di riferimento (o di chi mastichi un po’ di diritto amministrativo) sulla chiusura delle scuole in Calabria sarebbe rovinosamente caduto sotto i colpi del Tar era cosa ben chiara a chiunque praticasse un po’ la materia e il buon senso.
La sospensiva dell’organo regionale di giustizia amministrativa – in verità – ricorda e sottolinea che il potere del Presidente della Regione è esercitabile “in casi eccezionali e imprevedibili di pericolo di lesione imminente e grave”, che esulino dal quadro generale che ha portato la cabina di regia nazionale ad assegnare la regione ad una zona (rossa, arancione o gialla) facendone, così, discendere le automatiche conseguenze in capo alle limitazioni da adottare (scuole comprese).
Ma il Tar si abbatte su Spirlì anche nel passaggio in cui sottolinea che “il verbale dell’unità di crisi non sembra riportare un vero confronto collegiale sulle questioni inerenti la chiusura delle scuole” e, ancora, nella parte in cui specifica che “non si rinviene una specifica istruttoria volta a stabilire se e quali contagi abbiano in concreto interessato le scuole calabresi…nonché quali siano stati gli effetti dei contenimenti rilevati dall’ordinaria applicazione dei protocolli Covid della scuola”.
Il Tar non manca di rimarcare che “il trend di aumento dei contagi in Calabria è, al momento, considerevolmente inferiore rispetto a quello nazionale e non costituisce dato sopravvenuto rispetto alle valutazioni di cui al DPCM” e che “l’incremento dei posti letto Covid e di terapia intensiva occupati resta comunque al di sotto della soglia di allerta rispetto al rischio saturazione”.
Non senza prima aver sottolineato che “il coefficiente di prevalenza delle varianti del virus in Calabria è – su scala nazionale – il più basso in assoluto”, il Tar non manca di rilevare, altresì, “l’evidente discostamento dalle indicazioni fornite da questo Tar con le precedenti pronunce”, delle quali – evidentemente – Spirlì non ha memoria.
Ma, al netto della figuraccia in tema di diritto strictu sensu e di buon senso, un dato ulteriore emerge in maniera chiassosa, sgarbata, virulenta, offensiva.
Non vi è alcun tipo di riferimento alla campagna vaccinale per i docenti che da Palazzo Santelli hanno più e più volte sbandierato (leggi qua) quale motivazione a causa della quale veniva disposta la chiusura delle scuole.
La faccenda non è di poco conto. Non era, dunque, vero niente o si tratta di un’altra, ennesima, dimenticanza?
Nel dubbio, comunque, il Tar lo ha chiarito ancora: le scuole – salvo casi urgenti ed eccezionali – le chiude il Governo centrale come effetto automatico di parametri definiti e che convergono, poi, nel collocamento delle singole regioni nelle varie fasce di rischio sanitario; il che significa, per dirla chiaramente, che finchè la Calabria resterà in zone il cui colore non comporti l’automatica chiusura delle scuole, esse resteranno aperte.
il Tar si abbatte su Spirlì, dunque, con buona pace di tutti, Spirlì compreso.
Se poi qualcuno volesse – cortesemente – spiegarci dove esattamente si è “persa” la vaccinazione dei docenti ci farebbe cosa assai gradita.
Senza nulla a pretendere, si intende, come avrebbe detto Totò (che ci manca tanto, a prescindere…)
(gibbìmonello)