Il secondo deferimento per la Reggina ha un po’ destato allarme tra i sostenitori reggini. Potere della spinta mediatica delle notizie, considerato che nulla è arrivato inatteso.
Il club amaranto, come è noto, si è semplicemente appellato per primo nel mondo del calcio all’articolo 57 del Codice della Crisi di impresa. Ha, cioè, avviato una procedura di ristrutturazione dei debiti ereditati dal passato. Un processo che, una volta finito, porterà la Reggina ad avere una nuova stabilità finanziaria con un monte debitorio abbattuto dagli accordi con i creditori e reateizzato. La fase intermedia blocca tutte le spese che non siano correnti e questo fa bucare le scadenze.
Il Tribunale Nazionale Federale è andato giù duro. Ma c’era da attenderselo, considerato che deve difendere l’autonomia del proprio ordinamento e le sue regole. Non ha cioè contemplato la possibilità che il club non abbia pagato per cause di forza maggiore. Ma non è la prima volta che viene smentito dalla Corte d’Appello Federale e dal Collegio di Garanzia del Coni. Meglio, dunque, non farsi impressionare.
Se la Reggina conta di avere ragione soprattutto al terzo grado sportivo (prima eventualmente di appellarsi alla giustizia ordinaria), c’è un precedente dove un club ha già avuto ragione al primo Appello (con cancellazione di quasi tutta la penalizzazione). E la posizione del club amaranto è addirittura migliore.
Stipendi e tasse: situazioni diverse
Il primo aspetto da mettere in rilievo è che bisogna porre su due piani diversi stipendi non pagati ai tesserati andati via e pendenze fiscali. Sui primi sarà il club a spiegare come mai per pochi spicci si rischia di andare incontro ad una penalizzazione a cui è difficile appellarsi. Anche perché il rischio non giustifica certo il risparmio (Assai esiguo) e sarebbe illogico che ci sia stato dolo. Probabile che ci siano altre motivazioni che sfuggono e dipendenti dalla legge, considerato che nei tesserati senza emolumenti ci sono elementi che hanno lasciato Reggio da tempo. Motivazioni poi da mettere in campo nella difesa.
Lo stesso Tfn, per l’esiguità delle somme, ha comminato solo un punto di penalizzazione per bimestre. Lo stesso che dovrebbe arrivare per la scadenza del 16 marzo.
Molto diversa è la questione relativa a tasse e contributi. La Reggina era perfettamente in regola fino a quando non ha dovuto fermarsi per il concordato in atto.
Quando la Corte d’Appello smentì il Tfn
Il Catania qualche anno fa si vide la situazione economica bloccata nel momento in cui diede vita ad una pratica di concordato per evitare il fallimento. Era il 2020 ed ecco con quali motivazioni gli etnei ottennero ragione già in appello.
La sentenza della Corte d’Appello Federale è del 9 novembre 2020. Prima di leggere il testo è bene precisare che la Reggina ha presentato istanza di pagamento per ogni scadenza, a differenza dello stesso Catania.
5. Con altro motivo di censura la parte reclamante ha sostenuto la non imputabilità di alcuna
violazione colpevole, quanto meno in presenza di presupposti riconducibili a forza maggiore.
Infatti, nel periodo in esame la società era alle prese con una procedura di concordato
preventivo che ne avrebbe limitato la autonomia gestionale e finanziaria per provvedere al
pagamento entro il termine del 15.7.2020.
In atti è documentata l’istanza in data 6.7.2020 (depositata in data 8.7.2020) presentata dal
legale rappresentante della società Catania Calcio s.p.a. al Tribunale di Catania per ottenere
l’autorizzazione ad eseguire i pagamenti delle spettanze limitatamente ai mesi di gennaio e
febbraio 2020, corredata della documentazione a sostegno. Nessuna iniziativa analoga è stata
invece assunta dalla società sportiva quanto al pagamento degli emolumenti riferiti ai mesi di
marzo, aprile e maggio (oggetto di autonoma contestazione), per i quali sussisteva la
medesima scadenza.
È altresì documentato che, con decreto in data 16.7.2020, assunto sulla base del parere
contrario dei commissari giudiziali (in data 15.7.2020), il Tribunale ha rigettato l’istanza
sopra menzionata.
Sussiste, pertanto, prova documentale del fatto che la società sportiva, assoggettata alla
procedura di cui all’art. 182 quinquies L.F., poteva disporre per provvedere ai pagamenti di
prestazioni per beni o servizi anteriori alla domanda di ammissione alla procedura solo previa
autorizzazione del Tribunale. Emerge altresì che la società assoggettata alla procedura di
concordato preventivo con continuità aziendale non è stata autorizzata in tal senso, nonostante
l’istanza presentata.
Pertanto, limitatamente a tale adempimento, effettivamente la società reclamante ha
documentato di essersi attivata per provvedere, ma di potersi considerare nella impossibilità
giuridica di provvedere al pagamento.
Non risulta in atti analoga istanza anche per l’esecuzione dei pagamenti riferiti al debito
maturato relativamente alle spettanze di tesserati, dipendenti e collaboratori quanto ai mesi di
marzo, aprile e maggio 2020, senza che sia chiarito se anche questi potessero qualificarsi
come anteriori rispetto alla data della domanda di ammissione al concordato con continuità
aziendale o meno (e pertanto richiedere l’autorizzazione del Tribunale, ovvero doversi
considerare nell’attuazione del piano).
In ogni caso – anche in difetto di compiuta allegazione e dimostrazione circa la data di
presentazione della domanda di ammissione alla procedura suddetta e pertanto se i debiti da
ultimo menzionati potessero considerarsi ricompresi nell’attuazione del piano presentato o
meno – emerge l’assenza di alcuna condotta attiva finalizzata al pagamento dei debiti
medesimi, o comunque a rimuovere eventuali ostacoli o impedimenti giuridici rispetto al
puntuale adempimento.
Deve pertanto essere accolto il motivo di reclamo, e riformata la decisione impugnata,
limitatamente al capo del deferimento concernente il mancato pagamento delle spettanze per
le mensilità di gennaio e febbraio 2020.
La situazione del Catania, tra l’altro, portò per tutti quei mesi ad una penalizzazione di due punti (erano 4) nonostante mancassero le formali istanze di pagamento (Anche respinte) per alcuni bimestri. Tuttavia, la Corte d’Appello Federale decise di far valere delle attenuanti per la società etnea.
Il caso della Reggina sembra molto simile, con la differenza che il club amaranto ha presentato tutte le istanze (come richiesto nelle parti del ricorso accolte).






