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Il Tar ha annullato l’ordinanza della Calabria su bar e ristoranti

9 Maggio 2020
in Catanzaro, Primo piano
Tempo di lettura: 2 minuti
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Continua odissea al centro vaccini di Reggio Calabria

Il Tar Calabria ha annullato, con la sentenza 841/2020 emessa nella camera di consiglio di questa mattina, il provvedimento del presidente della Regione Calabria nella parte in cui aveva consentito la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie e agriturismo con somministrazione esclusiva all’aperto.

A impugnare il provvedimento della Governatrice Jole Santelli era stata la presidenza del Consiglio dei ministri, censurando la violazione delle competenze statali fissate dalla disciplina dell’emergenza Covid-19 e contenuta nel decreto legge del 25 marzo scorso.

“Spetta al presidente del Consiglio dei ministri individuare le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus Covid-19, mentre alle Regioni è dato intervenire solo nei limiti delineati dall’articolo 3, comma 1, dl n. 19 del 2020, che però nel caso di specie è indiscusso che non risultino integrati”, scrive il Tar.

Nel suo ricorso, predisposto dall’Avvocatura dello Stato, il governo aveva sostenuto che l’ordinanza regionale contenva alcune previsioni che “anticipano l’efficacia di disposizioni di allentamento delle misure restrittive di contrasto e contenimento del contagio da Covid-19 che il Dpcm del 26 aprile 2020 introduce solo a partire dal 4 maggio 2020”, e inoltre “risulta emanata senza alcuna previa interlocuzione formale con il governo” e dopo “un iter istruttorio lacunoso, privo di alcuna argomentazione scientifica”.

Dal suo canto, la Regione aveva sostenuto la “inammissibilità del ricorso” del governo per difetto di giurisdizione”, ritenendo che la controversia dovesse ricadere nella competenza della Corte costituzionale, e rimarcava la “assoluta legittimità” del provvedimento adottato dal presidente Santelli, definito “pienamente conforme ai principi di adeguatezza e proporzionalità, richiamati dal dl 19/2020 che richiedono di modulare le misure limitative di prerogative costituzionali al ‘rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio”. (AGI)

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