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“Protocollo Itaca, protocollo di ambiguità?”

30 Settembre 2017
in Notizie archivio
Tempo di lettura: 6 minuti
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Riceviamo e pubblichiamo:

Il “Protocollo Itaca”, per i molti che non ne sono a conoscenza, è uno strumento per la valutazione della sostenibilità energetica ed ambientale degli edifici, permette di verificare le prestazioni del costruito sia dal punto di vista dei consumi e quindi dell’efficienza energetica, sia da quello ambientale e della salute dei fruitori. Ciò dovrebbe favorire la realizzazione di edifici più innovativi (consumo zero di energia, riduzione del consumo d’acqua, uso di materiali a basso costo energetico), con elevato comfort.

Il “Protocollo” dovrebbe garantire l’oggettività della valutazione attraverso l’impiego di indicatori e metodi di verifica conformi alle norme tecniche e alle leggi nazionali di riferimento. Ha diverse finalità: supporto alla progettazione per i professionisti, controllo ed indirizzo per la pubblica amministrazione, supporto alla scelta del consumatore, valorizzazione di investimenti per gli operatori finanziari. Il “Protocollo Itaca” nasce diversi anni fa per supportare l’esigenze delle Regioni di dotarsi di strumenti per sostenere politiche territoriali di promozione della sostenibilità delle costruzioni. È stato realizzato dall’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale – Associazione nazionale delle Regioni e delle Province autonome (ITACA)nell’ambito del Gruppo di lavoro interregionale per l’Edilizia Sostenibile istituito nel dicembre 2001, con il supporto tecnico di iiSBE Italia (internationalinitiative for a SustainableBuilt Environment Italia) e ITC-CNR, ed approvato il 15 gennaio 2004 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Il “Protocollo” è derivato dal modello di valutazione internazionale SBTool, sviluppato nell’ambito del processo di ricerca Green Building Challenge, e contestualizzato al territorio italiano in relazione alla normativa di riferimento ed ai propri caratteri ambientali. La Regione Calabria nel 2011 emanava la L.R. n. 41 (4 novembre 2011) dal titolo “Norme per l’abitare sostenibile” in cui norma la certificazione di sostenibilità degli edifici (art. 9) e il disciplinare tecnico e le linee guida (art. 10). All’art. 9 si afferma che “la Giunta regionale definisce e aggiorna: a) il sistema di procedure per la certificazione di sostenibilità degli edifici, per l’effettuazione dei controlli e l’irrogazione delle eventuali sanzioni, compresa la relativa modulistica; b) il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione.”mentre all’art. 10 “La Giunta regionale approva […] il disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità degli edifici e le relative linee guida per il suo utilizzo, alla cui redazione partecipano i rappresentanti delle professioni e dei settori produttivi interessati.”

Nel Bollettino Ufficiale della Regione del 5 gennaio 2017 viene pubblicato il Regolamento e il Disciplinare tecnico: “Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico e ambientale degli interventi edilizi e per l’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico e ambientale degli edifici”. Il 27 marzo 2017 con Delibera di Giunta viene modificato il Disciplinare. All’art. 2 del Disciplinare, nelle definizioni, si cita per la prima volta il “Protocollo Itaca”

All’art. 3 dello stesso si afferma che la certificazione di sostenibilità energetico ed ambientale degli edifici ha carattere obbligatorio per gli interventi realizzati da Enti pubblici o con finanziamento pubblico. A tale certificato deve essere allegato l’attestato di prestazione energetica (APE). L’art. 6 prevede la Fase di Pre-Valutazione, applicabile alle fase di progettazione inferiore all’esecutivo, nel caso sia previsto nei bandi per la concessione di incentivi, contributi ed agevolazioni. Infine al Capo III viene indicato il “Sistema di accreditamento dei soggetti preposti al rilascio della certificazione”: art. 12 – le funzione di accreditamento degli ispettori, ovvero degli esperti del Protocollo Itaca” sono svolte presso l’Ente Certificatore; art. 13: agli elenchi regionali si possono iscrivere i tecnici iscritti agli Ordini e Collegi professionali, questi tecnici dovranno obbligatoriamente frequentare uno specifico corso di formazione con superamento di un esame finale. Inoltre possono essere iscritti coloro che sono certificatori energetico-ambientali in altri paesi e regioni, ovvero hanno insegnamenti e Master di contenuto specifico, dietro verifica e valutazione della Regione mediante apposita Commissione. Sulla pagina del “Protocollo Itaca” del portale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, in data 3 aprile 2017 è stato pubblicato : “CERTIFICAZIONI. iiSBE Italia è il soggetto certificatore di parte terza che realizzerà i processi di certificazione stabiliti dal Disciplinare Tecnico d’attuazione alla Legge regionale 41/2011 per la Certificazione di Sostenibilità ambientale degli edifici. A iiSBE dovranno essere inoltrate le istanze di certificazione.

Sono state fissate anche le tariffe per la certificazione, disponibili nella sezione “Edilizia Sostenibile” del portale.” Le tariffe di cui sopra sono state approvate con il Decreto n. 2734 del 23 marzo 2017, e sono definite sulla superficie lorda di progetto. La Regione Calabria nel luglio scorso pubblica il bando Social Housing (finanziamento POR 2014/2020) – e prima ancora un bando per l’edilizia scolastica – in cui si richiede l’applicazione della Legge n.41/2011 e la verifica di sostenibilità di progettazioni e realizzazioni. Tuttavia, solo nelle faq del 4 agosto viene specificato che i redattori della relazione di prevalutazione devono essere abilitati ed iscritti ad un elenco specifico e viene indicato un link sul portale della Regione: http://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/ view/view.cfm?4501, alla fine di agosto un’altra faq comunica che l’elenco è migrato sul portale di iiSBEitalia: http://registro.iisbeitalia.org/content/esperti-itaca-regione-calabria Gli Ordini professionali, messi a conoscenza e pressati dalle reiterate proteste degli iscritti sulla silenziosa creazione dell’elenco, esprimono disappunto al Dipartimento regionale competente, con richiesta almeno di una congrua proroga dei termini di scadenza del bando Social Housing, per consentire a tutti i loro iscritti di accedere ai corsi. Ma ottengono solo un breve rinvio, che li costringe a precipitarsi (alle condizioni imposte dalla Regione) a tenere dei corsi (ma non si comprende se come organizzatori, patrocinatori o sponsorizzatori) per una limitatissima parte dei professionisti iscritti (max 50 per Ordine/Collegio).

Corsi che vengono programmati e resi disponibili da iiSBE Italia (unico soggetto indicato/imposto dalla Regione) alla modica cifra di € 366,00 compresa IVA a partecipante (max 50 partecipanti*366€=18.300€). Dopo aver assistito a questo singolare e surreale susseguirsi di eventi (dai quali emerge – purtroppo e per l’ennesima volta – l’assoluta marginalità degli Ordini/Collegi nella tutela dei diritti e della dignità dei professionisti), viene naturale porsi delle domande, sperando di trovare delle risposte consone, ovvero di poter modificare un processo nato in modo ambiguo senza aver rispetto delle parti in gioco: specialmente dei professionisti e dei Comuni (quest’ultimi messi in chiara difficoltà a reperire i fondi per coprire le spese di affidamento delle attività di Valutazione ITACA per la partecipazione al bando). • Perché gli Ordini professionali (come è d’uso fra Istituzioni) non sono stati preventivamente messi a conoscenza della creazione dell’elenco di ispettori ovvero esperti del Protocollo Itaca? • Quando e come i professionisti che fanno parte dell’elenco si sono formati? Chi ha programmato i corsi e dove? Quanto è stato il costo per la partecipazione? • Come sono stati scelti i formatori degli esperti, quali sono stati i criteri? • Quando, dove e con quale ampiezza e congrui tempi di diffusione, è stato pubblicato l’Avviso per la Manifestazione d’interesse per l’iscrizione ai corsi e all’elenco? • Nell’elenco vi sono iscritti soggetti con qualifica di laureato in architettura o ingegneria e perfino informatica. Non sono iscritti agli Ordini di competenza? Hanno seguito dei Master o degli insegnamenti specifici?

È stata nominata la Commissione di valutazione? • Quale criterio e quale procedura di evidenza pubblica è stata adottata dalla Regione Calabria per la scelta del soggetto certificatore di parte terza (nel caso specifico una organizzazione non pubblica): è stata indetta una gara? Quanti hanno presentato domanda e quanto è il costo del servizio? • I funzionari della Regione Calabria che dovranno valutare le relazioni di Pre-valutazione sono stati formati e sono iscritti nell’elenco e ad un Albo professionale? • Come è stato redatto il prezziario per le prestazioni di Valutazione ITACA? Ci sono stati dei tavoli di concertazione? Se si, perché gli Ordini professionali non sono stati invitati e/o consultati? • La Regione Calabria e gli Ordini professionali hanno tenuto conto della realtà delle professioni tecniche nella Regione, e in alcune aree in particolare, nel richiedere e nell’indire corsi troppo esosi per i professionisti che operano nel territorio? A queste legittime domande è doveroso che le Istituzioni preposte – compresi Ordini e organizzazioni sindacali rappresentative dei professionisti -rendano puntuale risposta. L’accesso ad una “abilitazione”, di fatto imposta per legge, non può essere limitato e/o appannaggio di pochi soggetti “eletti” – ai quali indubbiamente verrebbe assegnata una posizione di vantaggio a danno di tutti gli altri operatori – ma deve essere il più ampio possibile.

Questa limitazione è in forte contrasto con i principi di ampia partecipazione e trasparenza che devono essere perseguiti dalle pubbliche amministrazioni, e che sono costantemente richiamati dall’Autorità anticorruzione. Nelle more di un’approfondita riconsiderazione e diversa modalità di organizzazione delle procedure di accesso all’elenco degli ispettori/valutatori ITACA, non v’è alcun dubbio che i corsi di formazione e i bandi regionali in essere debbano essere tempestivamente sospesi. In caso contrario, gli organismi rappresentativi dei professionisti dovrebbero slegare il proprio consenso e partecipazione ad iniziative di dubbia legalità e inappropriato comportamento, adottando tutte le iniziative necessarie per ottenere nelle sede preposte la sospensione delle procedure in atto ed il rispetto dei diritti dei professionisti.

arch. Elisa Curciarello

arch. Arrigo Lagazzo

arch. Giuseppe Campisi

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