di Clara Varano – Nonostante i pareri contrari dell’opposizione è stata approvata dal Consiglio regionale la legge che ha lo scopo di adeguare l’ordinamento regionale della Calabria alle disposizioni dettate dal decreto legislativo “in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”. La legge naturalmente fa espresso riferimento, e non se ne fa mistero, agli ultimi fatti che hanno messo a rischio i poteri di nomina del presidente Mario Oliverio, sospeso dopo una richiesta dell’Anac, l’autorità anti corruzione, e reintegrato dal Tar del Lazio che ha dichiarato illegittimo quel provvedimento.
Al riguardo è lo stesso Oliverio, dopo la descrizione della norma da parte del consigliere Franco Sergio, a sottolineare come “la regione Calabria sia la seconda regione italiana a legiferare in materia, stante la volontà di individuare gli organi che, nell’ambito della struttura organizzativa, possano procedere al conferimento, in via sostitutiva, dei nuovi incarichi”.
La legge, proposta dalla Giunta, ha lo scopo, sottolinea Oliverio, nella eventualità appunto di atti sospensivi per sanzioni, di “evitare di incorrere in situazioni di confusione e indeterminatezza circa le responsabilità degli organi preposti all’esercizio di queste funzioni”.
“Nelle settimane successive alla decisione dell’Anac di proporre la sospensione del sottoscritto relativamente ai poteri di nomina – ha rimarcato il presidente -, abbiamo avuto l’insorgere di una canea protesa a fare una lettura di questo atto fuorviante rispetto al merito. Si è trattato di una distorsione della verità perché l’atto non riguardava fatti corruttivi o rischi di esposizione su questo versante. Da questo consiglio regionale deve essere espressa una sollecitazione al parlamento perché le norme contenute nel D.lgs alimentano la confusione. Serve una legislazione correttiva e sostitutiva di una norma pasticciata. Su questo punto il parlamento deve intervenire rapidamente”.
Il contenuto della legge:
La presente legge ha lo scopo di adeguare l’ordinamento regionale della Calabria alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190”. Ed invero, l’art. 18 del succitato decreto legislativo, dopo aver disciplinato le sanzioni poste a carico dei componenti degli organi che abbiano conferito incarichi in violazione delle disposizioni dettate dal medesimo decreto in materia di inconferibilità e incompatibilità, prevede espressamente, al comma 3, l’obbligo delle regioni, di adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari”. La medesima disposizione, al successivo comma 4, prevede che in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di cui sopra trovi applicazione la procedura sostitutiva di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. L’emanazione del presente provvedimento legislativo appare oltremodo necessaria ove si consideri che con Comunicato del 14 maggio 2015 il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha espressamente sollecitato le amministrazioni regionali, provinciali e comunali a dare tempestiva attuazione alle disposizioni dell’articolo 18 del d.lgs. 39/2013 e ad individuare gli organi che, nell’ambito della struttura organizzativa, possano procedere al conferimento, in via sostitutiva, dei nuovi incarichi. Attraverso il presente disegno di legge, pertanto, adegua il proprio ordinamento alla normativa nazionale mediante l’individuazione delle singole fattispecie, delle procedure interne di accertamento e contestazione delle nullità degli incarichi e del soggetto competente a dichiararle, sia per la Giunta che per il Consiglio regionale; individua, inoltre, gli organi ed i componenti degli organi da sostituire e gli organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari. Le disposizioni contenute nella presente provvedimento hanno carattere ordinamentale e non comportano ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale, pertanto non si rende necessaria la relazione tecnico-finanziaria di cui all’articolo 39 dello Statuto della Regione Calabria.
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