come prescritto dal Dlgs 276/2003 (art.61)
Alla luce delle modifiche introdotte dalla recente riforma del lavoro, l’Inps – con la circolare 38 del 14 marzo del 2013 – fornisce i primi chiarimenti.
Seconda la stessa, sono dunque esclusi dall’indennità i titolari di reddito di lavoro autonomo, altri iscritti alla gestione separata a vario titolo e i soggetti beneficiari di pensione.
Questi i requisiti richiesti per accedere al sussidio:
•rapporto in regime di monocommittenza per tutto l’anno precedente a quella in cui viene presentata la domanda
•possesso di un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro nell’anno precedente
•accreditamento di quattro mensilità nell’anno precedente e di una mensilità nell’anno di riferimento presso la gestione separata Inps
•un periodo di disoccupazione, solo per l’anno 2013, ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente.
Nel periodo transitorio 2013-2015 i periodi contributivi sono ridotti da quattro a tre mesi e l’indennità è elevata dal 5 al 7% del minimale annuo.
La domanda per la suddetta prestazione andrà presentata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Per informazioni: Inps (Circolare 38/2013)




