
L’elettore può: votare per una delle liste provinciali, tracciando un segno nel relativo rettangolo. Il voto così espresso s’intende attribuito anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale collegato;
esprimere un voto disgiunto, cioè tracciare un segno nel rettangolo recante una delle liste provinciali ed un altro segno sul nome del candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale, non collegato alla lista provinciale prescelta. In tal caso il voto è validamente espresso per la lista provinciale e per il candidato alla carica di Presidente anche se non collegati fra di loro;
esprimere un unico voto tracciando un segno sul nome del candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale, senza segnare nel contempo, alcun contrassegno di lista provinciale. In tal caso s’intende validamente votato il candidato alla carica di Presidente, mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate.
In ogni caso, l’elettore può esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista provinciale prescelta, scrivendone nell’apposita riga tracciata sulla destra del contrassegno il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita).




