L’iniziativa giudiziaria delle Amministrazioni Comunali di Reggio e Messina nei confronti dell’emittente La7 e del giornalista Antonello Caporale, con richiesta di un risarcimento di mille euro per ogni abitante, per aver questi definito nel corso di una trasmissione televisiva le due città dirimpettaie sullo Stretto come “cloache”, segue a distanza di circa due anni un’analoga azione legale intentata dalla Fondazione Mediterranea (www.fondazionemediterranea.eu) contro il giornalista Curzio Maltese e il quotidiano La Repubblica. Anche in questo caso, come per l’attribuzione dello status di Città Metropolitana a Reggio, la Fondazione Mediterranea è stata un’apripista o avanguardia.
Ricapitoliamo la vicenda. Il 25 aprile del 2007 è stato pubblicato sul quotidiano La Repubblica un articolo (“Il colosso della ‘ndrangheta che soffoca Reggio”), a firma Curzio Maltese, fortemente lesivo dell’immagine della Calabria e, soprattutto, di Reggio. La Fondazione Mediterranea, avendo ritenuto che la città fosse stata diffamata (non solo per un palese eccesso di critica ma anche perché, tra altre bufale, veniva addirittura affermato che “la metà della popolazione reggina è a vario titolo coinvolta in attività malavitose”), assistita dall’avv. Natale Carbone, ha sporto querela a nome e per conto della cittadinanza reggina. (Iscrizione a ruolo presso il Tribunale di Roma del 31 maggio 2007)
Nel ricorso presentato dall’avv. Ripa di Meana il 29 gennaio del 2008, è stato eccepito che la Fondazione non ha titolo ad agire in giudizio, spettando questo solo al Comune. Il 25 febbraio sono state depositate le controdeduzioni, che si basano su alcune semplici considerazioni.
La Fondazione Mediterranea, che ha personalità giuridica e che è stata riconosciuta dalla Regione Calabria con legge regionale n. 22 del 5 ottobre 2007 al comma I dell’articolo 11, è una “fondazione di partecipazione” cittadina i cui “soci fondatori” sono, oltre alla promotrice Associazione Mediterranea Rhegion, il Comune e la Provincia di Reggio Calabria. Nel ricorso avverso si legge che la Fondazione “avrebbe ottenuto, nel conseguimento di tale programma, il supporto della Provincia e del Comune di Reggio Calabria”. La Fondazione non ha necessità di avere tale “supporto” in quanto sia Comune che Provincia, nella loro qualità di “soci fondatori”, tramite i rappresentanti del Sindaco e del Presidente sono membri del “comitato di indirizzo”. Questo Comitato, che a norma di statuto si riunisce semestralmente e ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno, fornisce le linee guida di politica gestionale cui il CdA è obbligato ad attenersi. L’avvocato di parte, nella sua memoria, ha affermato che è riduttivo, e sostanzialmente sbagliato, pensare che la decisione di querelare Repubblica sia stata semplicemente appoggiata dagli Enti Locali: si può affermare che sia stata presa dagli Enti Locali e che questi stiano operando tramite un organismo rappresentativo della cittadinanza e, soprattutto, neutro politicamente.
Nel ricorso si legge ancora che “non viene indicata alcuna ragione giuridica e di fatto che possa giustificare la titolarità del diritto della Fondazione a rappresentare e a identificarsi nel soggetto o nei soggetti” e, più sotto, “sono tutti soggetti aventi propria capacità giuridica e processuale e, come tali, unici titolari per la tutela dei loro rispettivi diritti”. Posto che il ricorso della Fondazione non riguarda quanto scritto sulla Regione Calabria ma solo su Reggio, la titolarità del diritto all’azione giudiziaria deriva non tanto dal “rappresentare “ o “identificarsi” con la città e la cittadinanza ma dal fatto che queste di fatto “sono” la Fondazione, avendola costituita e in atto guidandola. È tramite la Fondazione Mediterranea, quindi, che la Città e la cittadinanza tutta esercitano la propria titolarità e capacità giuridica e processuale.
Questa tesi è stata implicitamente accettata dal magistrato che ha rinviato la causa per le precisazioni e le conclusioni al 10 novembre del 2009. Pur prescindendo dall’esito della vertenza (su cui comunque non dovrebbero esserci dubbi non solo per l’eccesso di critica riscontrabile nello scritto di Maltese ma soprattutto per la palese diffamazione rappresentata dall’affermazione che “la metà della popolazione reggina è a vario titolo coinvolta in attività malavitose”), la sentenza stabilirà un importante precedente: la possibilità che una struttura non propriamente istituzionale possa costituirsi a nome e per conto di una cittadinanza in difesa dei suoi interessi.
(I pdf dell’articolo di Curzio Maltese, del ricorso e della memoria della Fondazione Mediterranea oltre che dello storico della causa, sono rintracciabili sul sito www.fondazionemediterranea.eu alla sezione “attività”).




