Scade il 30 giugno 2009 il termine per la presentazione della dichiarazione reddituale per l’anno 2008.
Sono interessati dalla verifica reddituale i pensionati titolari delle seguenti prestazioni:
· integrazione della pensione al minimo (art. 2, comma 13, legge n. 335 del 1995)
· assegno per il nucleo familiare
· pensione al coniuge superstite (maturata dopo il 17/08/1995)
· incremento di maggiorazione (art. 38 legge 448 del 2001)
· somma aggiuntiva (cosiddetta quattordicesima, legge 127 del 2007)
La mancata presentazione della dichiarazione comporterà, a partire dal mese di
ottobre 2009, la sospensione del rateo di pensione legato al reddito.
Il pensionato, che abbia ricevuto dall’Inpdap la lettera “Richiesta Redditi” per
l’anno 2008, nonché gli eventuali solleciti per i redditi dell’anno 2007, deve recarsi,
munito della lettera “Richiesta redditi”, presso uno dei soggetti abilitati in
convenzione con l’Istituto, cioè: Centri di assistenza fiscale (CAF), Consulenti
tributari, Dottori e Ragionieri Commercialisti, Consulenti del lavoro e Revisori dei
Conti.
I soggetti abilitati provvederanno alla elaborazione dei dati e alla trasmissione
telematica della Dichiarazione Reddituale.
La dichiarazione non può essere resa direttamente agli uffici Inpdap.
Nel caso in cui i pensionati, destinatari delle prestazioni pensionistiche sopra
elencate, non abbiano ricevuto la lettera “Richiesta Redditi”, potranno segnalarlo
alla sede Inpdap competente che provvederà a regolarizzare le relative partite di
pensione.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet www.inpdap.gov.it




